Cassazione Civile, Ordinanza n. 27490/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo ritenendo che il reddito percepito fosse inferiore a euro 5.000 e che tale dato fosse indice della non abitualità dell'attività, con conseguente mancanza di prova, da parte dell'INPS, della abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività professionale è svolta in modo abituale, mentre la soglia reddituale di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività abituale; ha inoltre contestato la valutazione della Corte territoriale circa la prova dell'abitualità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, è decisivo accertare se l'attività libero-professionale sia svolta con caratteri di abitualità oppure no; la soglia di euro 5.000 rileva solo per l'attività occasionale e non quando l'attività sia abituale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il reddito inferiore a euro 5.000 come indice contrario all'abitualità e aveva rilevato l'assenza di elementi probatori sulla abitualità, con apprezzamento di merito non censurabile come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che svolgano abitualmente attività libero-professionale da cui derivi reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo; nella decisione si afferma che la disciplina interpretativa rileva nel senso di confermare la centralità del requisito dell'abitualità.
richiamato quale disposizione concernente il quadro normativo della professione forense e dell'iscrizione previdenziale.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
riguarda il lavoro autonomo occasionale e non è ritenuto decisivo per la fattispecie di attività professionale abituale.
indica il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, ossia violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo ma non coperto dalla cassa di categoria, il presupposto determinante è l'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusiva.
- La soglia di reddito di euro 5.000 assume rilievo come parametro per l'attività autonoma occasionale, ma non è di per sé decisiva quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
- Ai fini dell'accertamento dell'abitualità possono essere valorizzati vari indici fattuali, quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dell'attività; nessun indice, preso isolatamente, è automaticamente risolutivo.
- Se il giudice di merito apprezza in fatto l'assenza di prova dell'abitualità e utilizza il dato reddituale come mero indizio, tale valutazione non è censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27399/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27403/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27404/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →