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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27490/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo ritenendo che il reddito percepito fosse inferiore a euro 5.000 e che tale dato fosse indice della non abitualità dell'attività, con conseguente mancanza di prova, da parte dell'INPS, della abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività professionale è svolta in modo abituale, mentre la soglia reddituale di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività abituale; ha inoltre contestato la valutazione della Corte territoriale circa la prova dell'abitualità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, è decisivo accertare se l'attività libero-professionale sia svolta con caratteri di abitualità oppure no; la soglia di euro 5.000 rileva solo per l'attività occasionale e non quando l'attività sia abituale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il reddito inferiore a euro 5.000 come indice contrario all'abitualità e aveva rilevato l'assenza di elementi probatori sulla abitualità, con apprezzamento di merito non censurabile come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per l'iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo ma non coperto dalla cassa di categoria, il presupposto determinante è l'esercizio abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusiva.
  • La soglia di reddito di euro 5.000 assume rilievo come parametro per l'attività autonoma occasionale, ma non è di per sé decisiva quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità possono essere valorizzati vari indici fattuali, quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dell'attività; nessun indice, preso isolatamente, è automaticamente risolutivo.
  • Se il giudice di merito apprezza in fatto l'assenza di prova dell'abitualità e utilizza il dato reddituale come mero indizio, tale valutazione non è censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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