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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40945/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, costituita mediante conferimento di un terreno gravato da ipoteca e contestuale accollo del mutuo ipotecario da parte della conferitaria, impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva rideterminato la base imponibile dell'imposta di registro, disconoscendo la deduzione delle passività gravanti sul bene e qualificando l'operazione come sostanzialmente elusiva. La contribuente deduceva, tra l'altro, la nullità dell'avviso per mancato contraddittorio preventivo in materia elusiva, l'insussistenza dei presupposti dell'elusione, l'erronea applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 per avere l'Ufficio riqualificato l'atto in base a elementi estranei al suo contenuto, nonché la violazione dell'art. 50 d.P.R. 131/1986 per il mancato abbattimento del valore del bene conferito con le passività accollate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi, tranne quello relativo all'art. 20 d.P.R. 131/1986, che è stato accolto solo nei termini della ricostruzione giuridica, ma senza effetti sul dispositivo finale, perché la sentenza impugnata risultava comunque corretta quanto all'applicazione dell'art. 50 d.P.R. 131/1986. La Corte ha affermato che, nel conferimento di immobili in società, sono deducibili solo le passività inerenti all'oggetto del trasferimento, non quelle che, pur gravanti sul bene, non sono collegate al conferimento; nel caso concreto, il mutuo ipotecario acceso prima del conferimento non poteva ridurre la base imponibile. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    come modificato dall'art. 1, comma 87, L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018

    ai fini dell'imposta di registro l'interpretazione dell'atto va compiuta solo sulla base del contenuto dell'atto presentato, senza riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali; non è consentita una riqualificazione antielusiva in base a collegamenti negoziali esterni.

  • art. 50 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    il valore dei beni, diritti o aziende al netto di passività o oneri

    nel conferimento in società di immobili o diritti reali immobiliari sono deducibili soltanto le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito, non quelli non collegati all'oggetto del trasferimento, pur se assunti dalla società conferitaria.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del preventivo contraddittorio in caso di contestazione di operazioni elusive.

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    evocato dalla Corte per evidenziare che una lettura antielusiva dell'art. 20 porterebbe a sovrapporre la disciplina dell'imposta di registro alla clausola generale antielusiva, eludendo le relative garanzie procedimentali.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    ha modificato l'art. 20 del TUR, chiarendo che l'interpretazione deve basarsi solo sull'atto presentato e sui suoi elementi interni.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    qualifica la modifica dell'art. 20 TUR come interpretazione autentica.

  • art. 5 Direttiva CEE n. 335/69

    invocata come criterio di lettura dell'art. 50 TUR: la base imponibile va determinata sul valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati a causa di ciascun conferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. 131/1986 impone una qualificazione dell'atto fondata esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali, e non consente all'Amministrazione di operare una riqualificazione antielusiva in assenza dei presupposti e delle garanzie proprie della disciplina generale antielusiva.
  • Nel conferimento in società di immobili, la base imponibile dell'imposta di registro si determina deducendo solo le passività e gli oneri che siano inerenti e funzionalmente collegati all'oggetto del trasferimento; non sono invece detraibili i debiti che, pur gravando sul bene, non risultino connessi al conferimento.
  • L'accollo da parte della società conferitaria di un mutuo ipotecario acceso in precedenza dai conferenti non comporta automaticamente la riduzione della base imponibile, se il debito non è inerente al trasferimento del bene conferito.
  • La clausola di interpretazione dell'atto ex art. 20 TUR non può essere utilizzata per aggirare il regime del contraddittorio e degli altri presidi previsti dalla disciplina dell'abuso del diritto o dell'elusione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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