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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11152/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivi)

La controversia

La controversia trae origine dal fatto che, a seguito di verifiche, il gestore dei servizi energetici aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti riconosciute a una società titolare di impianti fotovoltaici, per asserite violazioni del regime normativo applicabile. La decadenza era stata già contestata in separati giudizi amministrativi, definiti con il rigetto delle impugnazioni della società. Successivamente, il gestore aveva promosso un autonomo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già erogate a titolo di incentivo, qualificandole come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La società aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di decadenza, la lite avesse per oggetto solo una pretesa patrimoniale di restituzione, da devolversi al giudice ordinario; inoltre aveva dedotto che il giudizio dovesse essere sospeso in attesa dell’esito di un separato procedimento di riesame fondato su disciplina sopravvenuta. I motivi di ricorso per cassazione riproponevano principalmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via subordinata, l'errore nel negare la sospensione necessaria del giudizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda di restituzione delle somme percepite a titolo di incentivi, una volta divenuto definitivo il provvedimento di decadenza, non investa più l'esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione di energia, ma integri una ordinaria azione di ripetizione di indebito fondata su un diritto di credito soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Consiglio di Stato è stata cassata e la giurisdizione è stata dichiarata in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio in senso processuale.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.

    "controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia"

    La giurisdizione esclusiva amministrativa si radica solo quando la controversia concerne l'esercizio, anche mediato, di poteri pubblicistici in materia di produzione di energia; non basta un mero collegamento causale con precedenti atti amministrativi se l'oggetto attuale della lite è solo patrimoniale e privatistico.

  • art. 2033 c.c.

    La percezione di somme divenute prive di titolo a seguito della definitività della decadenza integra una ordinaria ripetizione dell'indebito, su cui decide il giudice ordinario.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    La disciplina sopravvenuta di riduzione dell'importo da restituire è stata ritenuta non applicabile alle violazioni accertate nel 2017, in quanto norma innovativa operante solo per fattispecie successive al 1° gennaio 2018.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020

    La sopravvenuta disciplina di riesame del provvedimento di decadenza è stata considerata irrilevante sul piano della giurisdizione della controversia restitutoria, incidendo eventualmente su un diverso giudizio di ottemperanza o riesame.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è stata richiesta dalla ricorrente in ragione della pendenza del giudizio di riesame, ma la Corte non si è pronunciata nel merito del motivo perché assorbito dall'accoglimento della questione di giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato quale norma processuale che consente il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 111, comma ottavo, Cost.

    È il fondamento costituzionale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale, desumibile non solo dal provvedimento richiesto ma soprattutto dalla causa petendi e dalla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di produzione di energia si estende alle controversie che coinvolgono l'esercizio di poteri autoritativi del gestore pubblico, come riconoscimento, diniego, revoca, decadenza o rimodulazione degli incentivi; non comprende invece le liti meramente restitutorie quando il provvedimento presupposto sia ormai definitivo e non più contestato.
  • Quando la decadenza dall'incentivo è definitivamente consolidata, il relativo potere amministrativo si esaurisce e la successiva azione di recupero delle somme si trasforma in una ordinaria pretesa di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., devoluta al giudice ordinario.
  • Le pronunce che affermano la giurisdizione amministrativa in materia di incentivi energetici non sono automaticamente estensibili alle azioni di recupero patrimoniale successive se queste non richiedono alcun nuovo sindacato sulla legittimità dell'atto di decadenza.
  • La sospensione del giudizio per pendenza di un diverso procedimento sul riesame del provvedimento presupposto non incide sul riparto di giurisdizione quando la domanda proposta ha già un oggetto autonomo e meramente patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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