Sentenza del 09/11/2021 n. 32972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un sollecito di pagamento conseguente a cartella esattoriale. La ricorrente deduceva in primo grado la nullità della pretesa per carenza di motivazione e di non aver mai ricevuto la cartella; successivamente, in replica all'atto di Equitalia, ha specificato la doglianza contestando la ritualità della notifica della cartella prodromica per omessa affissione, alla porta della sua abitazione, dell'avviso di deposito della cartella presso la casa comunale. La controversia ha riguardato anche questioni processuali relative alla tempestività e ammissibilità di tale precisazione difensiva e all'obbligo del concessionario di conservare/esibire le risultanze della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la contestazione circa la mancata/notifica non fosse un 'motivo nuovo' tardivo, bensì una specificazione tempestiva e compatibile con il ricorso introduttivo (deposito memoria 19/03/2013 in replica alla produzione di Equitalia). Perciò la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sardegna in diversa composizione per nuovo esame; il ricorso in Cassazione è stato accolto anche con condanna alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Regola il termine di 60 giorni per l'integrazione dei motivi (cd. motivi aggiunti). La Corte ha interpretato che la specificazione in replica di un vizio di notifica già implicitamente dedotto non costituisce un 'motivo aggiunto' soggetto al termine, ma una precisazione del motivo originario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Riferito dalla ricorrente in relazione all'impedimento a conoscere il presupposto del sollecito; nella sentenza tale censura è stata ritenuta formulata in modo generico e inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Norma procedurale richiamata nelle doglianze sulla motivazione e sui poteri decisori; parte delle doglianze collegate è stata assorbita dal pronunciamento sul primo motivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5
il concessionario debba conservare per cinque anni la matrice e la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
La ricorrente invocava l'obbligo di conservazione/esibizione per provare il vizio di notifica; la Corte ha preso atto della censura ma la decisione sulla sua rilevanza è stata in parte resa inammissibile o assorbita in ragione dell'esito processuale.
Riferimento normativo invocato per censurare la carenza di motivazione della pretesa impositiva; la questione originaria di mancata conoscenza della cartella è stata considerata parte del tema del decidere.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: evocato dalla ricorrente come censura, ma la Corte ha ritenuto che l'esame d'appello sulla tempestività/ammissione di una deduzione non avesse violato tale principio.
Codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione invocato dalla ricorrente; la Corte ha ricordato che questioni processuali rilevabili d'ufficio non sono sottratte all'esame del giudice e non possono essere risolte dal principio di non contestazione delle parti.
Codice di procedura civile, art. 140
Norma richiamata in relazione alle forme di notifica (affissione avviso di deposito alla porta di abitazione). La decisione ha avuto ad oggetto la valutazione della ritualità della notifica ai sensi di tale normativa.
Principio dell'intangibilità del giudicato: invocato dalla ricorrente per affermare che la prima sentenza avrebbe implicitamente deciso sulla tempestività; la Corte ha escluso la formazione del giudicato su tale questione processuale.
Massime di principio
- Una contestazione sulla mancata notifica o sulla ritualità della notificazione, se implicitamente contenuta nel ricorso introduttivo (es. 'non ho mai ricevuto la cartella'), può essere precisata in replica alla produzione documentale della controparte senza trasformarsi in un "motivo nuovo" soggetto alla disciplina dei motivi aggiunti.
- Le questioni processuali rilevabili d'ufficio (es. ammissibilità per tardività) possono essere valutate dal giudice anche se la parte avversa non le ha contestate espressamente; il principio di non contestazione delle parti non esclude l'intervento d'ufficio del giudice su profili processuali.
- Se il giudice di merito esclude preliminarmente l'ammissibilità di un motivo, ogni successiva decisione sul merito di quel medesimo motivo può risultare priva di interesse; le censure meritorie diventano inammissibili se il motivo iniziale è stato dichiarato non ricevibile.
- Per contestare l'efficacia di atti di riscossione occorre documentare attentamente i tempi e le forme della notificazione; la produzione del referto di notifica e la richiesta di esibizione delle matrici (DPR 602/1973 art.26) sono elementi chiave per provare vizi nella procedura di notifica.
- In appello il giudice può esaminare sia profili di merito sia questioni processuali; tuttavia la correttezza formale dei termini per l'integrazione dei motivi va valutata caso per caso distinguendo tra nuovo motivo e mera precisazione del motivo originario.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve annotare nel ricorso introduttivo l'alveo difensivo ampio (per es. contestazione di mancata conoscenza della cartella) e, nella fase successiva, precisare tempestivamente le circostanze alla luce dei documenti prodotti dalla controparte.
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