Sentenza del 09/11/2021 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla corretta quantificazione della variazione in diminuzione (detassazione "Tremonti Ambiente") ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, L. 388/2000 per l'anno d'imposta 2011. La società aveva indicato in dichiarazione una deduzione pari a € 1.762.004,00; l'Agenzia, sulla base della perizia tecnica e dell'approccio "incrementale", riteneva ammissibile solo € 1.359.990,00 ritenendo che il perito della società avesse indebitamente incluso nelle voci di costo le quote di ammortamento nei costi operativi dei primi 5 anni comportando una duplicazione parziale del costo. I punti decisivi erano: se adottare l'approccio di calcolo previsto dalla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (Comunicazione 2008/C 82/01) e se le quote di ammortamento possano essere inserite tra i costi operativi ai fini della rideterminazione del sovraccosto ammissibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto corretto applicare l'approccio "incrementale" ed interpretare la normativa con richiamo alla Disciplina comunitaria 2008/C 82/01; ha stabilito che le quote di ammortamento non devono essere incluse tra i costi operativi ai fini del calcolo del sovraccosto (poiché rappresentano quote del costo già computato nell'investimento e la loro inclusione determinerebbe una duplicazione del beneficio). Di conseguenza l'avviso di accertamento che riduceva la deduzione indicata in dichiarazione è stato dichiarato legittimo. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)
Prevede la detassazione per investimenti ambientali mediante variazione in diminuzione dell'imponibile calcolata con un "approccio incrementale" (sovraccosto dell'impianto "ambientale" rispetto a quello tradizionale); la norma individua come ambito le immobilizzazioni materiali (voce B.11). Non definisce però esplicitamente il ruolo delle voci di benefici e dei costi operativi nei calcoli.
Comunicazione 2008/C 82/01 "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" (par. 37 e parte metodologia)
Fornisce la metodologia di calcolo dei costi ammissibili secondo l'approccio incrementale; la Commissione territoriale regionale ha ritenuto necessario richiamare tale disciplina per integrare la norma domestica e per escludere l'inclusione delle quote di ammortamento tra i costi operativi nel calcolo del sovraccosto.
Risoluzione ministeriale n. 226/2002 (Agenzia delle Entrate)
Richiamata in primo grado dall'Agenzia per chiarire l'approccio incrementale; tuttavia la CTP aveva escluso che la risoluzione costituisse fonte normativa vincolante. La CTR ha comunque operato il richiamo alla disciplina comunitaria come criterio interpretativo primario.
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1713 del 16 giugno 2009
Recepisce le linee guida della Disciplina comunitaria e conferma il principio secondo cui i costi vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo dei primi cinque anni; richiamata dall'Agenzia a supporto della metodologia adottata.
Massime di principio
- Per la detassazione "Tremonti Ambiente" (art. 6 L. 388/2000) va applicato l'approccio "incrementale": il valore ammissibile è il sovraccosto tra impianto ambientale e impianto tradizionale, determinato secondo la metodologia prevista dalla Disciplina comunitaria 2008.
- Nella determinazione del sovraccosto non si devono includere le quote di ammortamento tra i "costi operativi" dei primi 5 anni, perché le quote di ammortamento rappresentano una ripartizione del costo capitale già considerato nell'investimento; inserirle comporterebbe una duplicazione del beneficio.
- La perizia tecnica è decisiva ma la metodologia di calcolo deve essere coerente con la disciplina comunitaria e con gli indirizzi regionali che l'abbiano recepita; calcoli che aumentano il sovraccosto mediante doppio conteggio del costo sono rectius disallineati con la disciplina.
- In caso di incertezza interpretativa sulla normativa agevolativa, è opportuno documentare in modo chiaro ciascuna voce di costo e la metodologia seguita, spiegando espressamente l'esclusione o inclusione di componenti (es. ammortamenti) per evitare contestazioni.
- Gli atti amministrativi di prassi (risoluzioni ministeriali) possono essere utili ma non hanno valore normativo autonomo: in presenza di lacune la giurisprudenza tende a ricondurre l'interpretazione alla disciplina comunitaria richiamata dalla norma nazionale.
- Quando l'Amministrazione ridetermina la deduzione, occorre verificare che non sussista duplicazione contabile; la giurisprudenza può legittimare correzioni che evitino il doppio computo del costo ammissibile.
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