Sentenza del 09/11/2021 n. 1302 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune notificava alla contribuente avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2016 contestando l'agevolazione per abitazione principale dell'immobile di Monteriggioni, poiché il coniuge risultava residente in altro immobile nel Comune di Siena. La contribuente ha sostenuto l'esistenza di una separazione di fatto già dal 2006 (con separazione legale formalizzata nel 2015) e ha chiesto il riconoscimento dell'agevolazione per la sua abitazione principale anche per gli anni anteriori. Il Comune, con istanza di autotutela, annullava solo parte degli avvisi (2016 e parte del 2015) ma manteneva il recupero per gli altri anni; la contribuente impugnava davanti alla CTP che le dava ragione. Il Comune proponeva appello.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la separazione di fatto fra i coniugi (e non contestata dalla resistente) attraverso la certificazione di residenza del coniuge in altro Comune, applicando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la separazione di fatto, se provata anno per anno, legittima il riconoscimento dell'abitazione principale su immobili diversi. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 8 D.lgs. n. 504/1992
La norma richiede che l'immobile sia residenza e dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari per fruire dell'agevolazione. La separazione legale presume la costituzione di due nuclei familiari e quindi due abitazioni principali; la separazione di fatto deve invece essere provata anno per anno.
art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011)
Norma richiamata dal Comune per la detrazione/agevolazione relativa all'anno 2012; la decisione di merito ha ritenuto non ostativa l'applicazione dell'agevolazione alla ricorrente alla luce della prova della separazione di fatto.
art. 143 c.c.
Stabilisce l'obbligo di convivenza tra i coniugi; la cessazione di tale obbligo con la separazione legale determina la perdita dell'unitarietà della residenza familiare.
art. 144 c.c.
Consente ai coniugi di fissare di comune accordo la residenza della famiglia; tale residenza è una sola e la sua unitarietà si presume fino a prova contraria (separazione di fatto o legale).
Ordinanza Corte di Cassazione n. 7238/15.03.2021
Giurisprudenza richiamata che chiarisce: la separazione legale presume due nuclei familiari e la persistenza della situazione; la separazione di fatto, invece, richiede prova specifica e annuale della disgregazione del nucleo familiare per riconoscere due abitazioni principali e l'agevolazione IMU.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU per abitazioni diverse da quella 'coniugale' è decisiva la sussistenza di due nuclei familiari: la separazione legale la presume; la separazione di fatto richiede prova anno per anno.
- La residenza anagrafica del coniuge in altro immobile/comune costituisce una forte prova della separazione di fatto, ma resta onere del contribuente dimostrare la persistenza della situazione per ciascun anno d'imposta.
- La qualificazione dell'immobile come abitazione principale richiede che sia la residenza e la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; non è sufficiente una mera registrazione strumentale per ottenere l'agevolazione.
- In caso di separazione formalizzata nel corso dell'anno l'agevolazione può essere riconosciuta pro-rata (es. 3/12 dall'atto di separazione), mentre per gli anni precedenti occorre prova della separazione di fatto.
- Le amministrazioni possono recuperare imposte e sanzioni se dimostrano l'assenza dei presupposti; il giudice valuta le prove e, se l'evidenza della separazione di fatto è incontrovertibile e non contestata, accoglie il contribuente.
- Documentazione utile per provare la separazione di fatto: certificazioni di residenza, utenze, dichiarazioni di terzi, corrispondenza, documentazione relativa a convivenza/assenza di convivenza, provvedimenti giudiziari o amministrativi pertinenti.
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