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Sentenza

Sentenza del 09/11/2021 n. 1359 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il rimborso di 349.588 euro di accise pagate sul gas naturale impiegato per produrre energia elettrica (periodo 01/01/2004 - 31/05/2007), invocando l'esenzione prevista dall'art. 14 della Direttiva 2003/96/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-226/07) che ha dichiarato incompatibili alcune disposizioni nazionali del T.U. accise. L'Agenzia delle Dogane ha negato il rimborso per carenze documentali dell'istanza (mancato deposito presso l'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 29 l. 428/1990) e, soprattutto, per aver fornito elementi indiziari circa la traslazione dell'accisa sul prezzo dell'energia venduta a terzi. In primo grado la Commissione ha riconosciuto il diritto al rimborso limitandolo al biennio precedente la domanda; in appello l'Agenzia delle Dogane ha prodotto l'analisi dei bilanci e richiamato principi contabili per dimostrare la traslazione. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni "gravi, precise e concordanti" tali da provare la traslazione e ha inoltre censurato la mancata collaborazione e i ritardi della società nell'istruire la domanda.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso di XX spa: il diniego al rimborso è dichiarato legittimo. XX spa è condannata a rifondere le spese del grado d'appello per 2.700 euro. In sintesi, il diritto all'esenzione riconosciuto dalla normativa comunitaria non ha trovato applicazione concreta per mancanza di prova che l'onere fiscale non sia stato trasferito agli acquirenti e per l'insufficiente collaborazione documentale del ricorrente.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE

    stabilisce l'esenzione per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica; la Corte di Giustizia (C-226/07) ha escluso la compatibilità di norme nazionali contrastanti con tale disposizione.

  • D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise)

    artt. 24 e 26; punto 11 della tabella A allegata

    norme nazionali che prevedevano tassazione dell'uso di prodotti energetici; ritenute in parte incompatibili con la direttiva comunitaria, ma applicabilità del rimborso subordinata all'accertamento che l'imposta non sia stata trasferita a terzi.

  • Sentenza Corte di Giustizia C-226/07

    ha affermato che la normativa nazionale contrastante con l'art. 14 della direttiva non può impedire l'esenzione dei prodotti usati per produrre energia elettrica; apre la possibilità di rimborso, salvo verifiche sulla traslazione.

  • Legge 428/1990

    prevede l'obbligo di deposito dell'istanza di rimborso anche presso l'Agenzia delle Entrate per consentire controlli; l'omissione può rendere l'istanza carente e ostacolare l'istruttoria.

  • Codice Civile

    consente l'uso delle presunzioni per provare fatti (es. traslazione dell'imposta), ma solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; principio richiamato dalla Cassazione nella materia dei rimborsi accise.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. 2810/2020; Cass. 19619/2015; Cass. 3553/2009; Cass. 21977/2013; Cass. 3051/2019

    stabilisce che l'onere di provare l'effettiva traslazione incombe sull'Amministrazione, ma questa può soddisfarlo anche con prove indiziarie (es. bilanci) purché rispettino il requisito delle presunzioni gravi, precise e concordanti; alcune pronunce hanno anche affrontato la questione dei termini di decadenza/limitazione temporale del rimborso.

  • D.lgs. 546/1992

    consente la pronuncia di condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicato per liquidare le spese in favore dell'Amministrazione.

  • Principio contabile n.12 (CNDCEC)

    indica i criteri di contabilizzazione dei costi e può essere utilizzato come elemento utile a desumere che l'accisa è stata allocata tra i costi e dunque trasferita nel prezzo di vendita.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 14 della Direttiva 2003/96/CE si applica ai prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica, ma il diritto al rimborso è subordinato alla verifica che l'imposta non sia stata trasferita a terzi.
  • L'onere della prova circa la traslazione grava sull'Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto anche mediante prove indiziarie e l'analisi dei bilanci dell'impresa, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti (criterio Cassazione).
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve presentare un'istanza completa e collaborare all'istruttoria (es. deposito all'Agenzia delle Entrate) perché omissioni o ritardi possono pregiudicare la possibilità di controllo e favorire il diniego.
  • Se l'Amministrazione dimostra, anche per via indiziaria e con supporto di principi contabili o bilanci, che l'accisa è stata incorporata nei costi e trasferita nel prezzo di vendita, il rimborso può essere legittimamente negato.
  • Le domande di rimborso possono essere oggetto di limitazioni temporali: la giurisprudenza ha talvolta applicato un limite biennale rispetto alla presentazione della domanda; dunque è prudente agire tempestivamente e documentare l'intero periodo richiesto.
  • In sede contenziosa è essenziale produrre elementi concreti e documentali per confutare le presunzioni dell'Amministrazione; argomentazioni meramente teoriche o la sola invocazione della giurisprudenza non sono sufficienti.

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