Sentenza del 09/11/2021 n. 1372 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a presunta plusvalenza per € 367.043,69 (bonifico dall'estero del 18/10/2013) ritenuta dall'Ufficio tassabile ex art. 67, co.1, lett. c-quinquies TUIR, con recupero d'imposta, sanzioni e interessi. L'Ufficio sostiene che si tratti di disinvestimento da attività finanziarie diverso dall'operazione documentata dal contribuente; il contribuente afferma che si trattava di restituzione di precedenti bonifici regolarmente dichiarati nel quadro RW e deduce vizi procedurali (notifica, motivazione autorizzazione giudiziaria, mancata sottoscrizione, assenza di contraddittorio) oltre all'insussistenza della plusvalenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e l'appello incidentale del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Tizio. È stata dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per mancata prova dei presupposti di fatto e del 'quantum' della pretesa tributaria: l'Ufficio non ha dimostrato con presunzioni adeguate e criteriate la natura reddituale dell'operazione né i criteri per la determinazione della plusvalenza. Sono state inoltre respinte le censure sull'utilizzabilità degli atti d'indagine penale e sulla delega di firma; le spese di giudizio sono compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-quinquies TUIR
Norma richiamata dall'Ufficio per qualificare la somma come plusvalenza su 'redditi diversi'; il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non abbia dimostrato la riconducibilità dell'operazione a tale fattispecie né fornito criteri per quantificare la plusvalenza.
art. 41-bis DPR 600/1973
Richiamato dall'Ufficio per il recupero d'imposta tramite accertamento parziale; il Collegio ha ritenuto applicabile la norma ma ha comunque valutato come insufficiente la motivazione e la prova a fondamento della pretesa.
art. 42 DPR 600/1973
Censurato dall'Agenzia in appello per violazione; il Collegio non ha ritenuto fondate le censure relative e ha richiamato la necessità di motivazione adeguata dell'atto impositivo.
art. 33, comma 3 DPR 600/1973
Riferito all'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria per l'utilizzo degli atti d'indagine; il Collegio ha ritenuto che l'autorizzazione sia stata concessa e, comunque, che eventuali carenze nella motivazione dell'autorizzazione non invalidino l'uso in sede tributaria.
art. 38 DPR 600/1973
Norma sulle presunzioni qualificate utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria; il Collegio ha osservato che l'Ufficio non ha provato i fatti su cui si fondano le presunzioni con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova; il Collegio ha riaffermato che incombe sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria.
art. 2729 c.c.
Riferimento alla presunzione semplice e all'uso delle presunzioni in generale; il Collegio ha richiamato l'esigenza che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti.
art. 156, comma 3 c.p.c.
Citato in ordine alla sanatoria della notifica mediante impugnazione: il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione dell'atto sanifica eventuali vizi di notifica purché l'atto abbia raggiunto lo scopo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dal contribuente per presunta violazione del giusto processo; il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata perché il contraddittorio si è svolto e per la natura degli obblighi procedurali nelle imposte non armonizzate.
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 41
Richiamata insieme ad altre garanzie procedurali; il Collegio non ha accolto la doglianza in quanto non sussisteva violazione rilevante alla luce del contraddittorio svolto.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 7, 10, 12
Richiamati in relazione ai diritti di difesa e trasparenza; il Collegio ha ritenuto che tali diritti non siano stati pregiudicati in modo da invalidare l'accertamento, fermo restando il difetto motivazionale dell'atto.
Costituzione, artt. 3, 24, 97, 53
Richiamati in riferimento a principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale, buon andamento della pubblica amministrazione e capacità contributiva; il Collegio ha valutato le questioni procedurali alla luce di tali principi senza riconoscere nullità dell'atto per i motivi dedotti.
Legge 220/2010 (modifiche art. 41-bis e norme correlate)
Richiamata per evidenziare l'ampliamento delle ipotesi di accertamento parziale; il Collegio ha ritenuto la possibilità di ricorrere all'accertamento parziale ma ha comunque valutato insufficiente la prova della pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'esistenza di una plusvalenza grava sull'Amministrazione finanziaria: le presunzioni usate devono essere gravi, precise e concordanti e il procedimento presuntivo deve essere plausibile e privo di vizi logici.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare chiaramente l'an (natura) e il quantum (entità) della pretesa, fornendo elementi che consentano al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La mera contabile bancaria di accredito non è di per sé sufficiente a provare la sussistenza e la misura di una plusvalenza: occorrono collegamenti probatori con la provvista, l'origine dell'investimento e i costi inerenti.
- Le prove emerse da indagini penali possono essere utilizzate in sede tributaria se autorizzate dall'Autorità giudiziaria; eventuali carenze motivazionali dell'autorizzazione non necessariamente rendono inutilizzabili gli elementi acquisiti in ambito tributario.
- I vizi di notifica possono essere sanati dall'impugnazione dell'atto quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo informativo; tuttavia la sanatoria non assolve l'Amministrazione dall'onere di motivare e provare la pretesa.
- La delega alla sottoscrizione dell'atto (delega di firma) può essere costituita anche tramite ordini di servizio che individuino la qualifica del firmatario; la mancanza di nominativo non invalida automaticamente l'atto.
- Il contraddittorio nelle imposte non armonizzate non sempre è obbligatorio in forma specifica; tuttavia la documentazione di un effettivo confronto può indebolire censure procedurali sollevate dal contribuente.
- In casi complessi o con giurisprudenza contrastante il giudice può compensare le spese di lite, specie se vi è soccombenza reciproca su profili differenti (procedurali e di merito).
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