Cassazione Civile, Ordinanza n. 25244/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui il concessionario della riscossione, per conto del consorzio di bonifica, richiedeva a una società il contributo di bonifica per l'anno 2014. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che gli immobili della società ricadessero nel comprensorio consortile, che il contributo fosse stato determinato secondo il piano di classifica e che la pretesa fosse sufficientemente intelligibile. In cassazione la società deduceva la violazione della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, sostenendo che l'atto impugnato non contenesse alcun riferimento al piano di classifica approvato dall'autorità regionale e fosse quindi affetto da omessa motivazione; inoltre assumeva che, mancando tale riferimento, gravasse sul consorzio l'onere di provare la fondatezza della pretesa impositiva. La ricorrente lamentava anche violazioni degli artt. 2697, 2729, 112, 115 e 116 c.p.c., ma il nucleo della censura riguardava il contenuto dell'atto di ingiunzione/cartella e la sua motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure investivano il contenuto dell'atto di ingiunzione, ma la parte ricorrente non ne aveva riportato nel ricorso il contenuto in modo idoneo, né ne aveva indicato allegazione, ubicazione o pronta reperibilità nel fascicolo. Tale omissione impediva alla Corte ogni verifica sulla fondatezza delle doglianze, che ruotavano proprio sulla disamina testuale dell'atto impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
invocato dalla ricorrente quale norma generale sulla motivazione degli atti amministrativi.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova in tema di pretesa contributiva.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze probatorie.
richiamati dalla ricorrente come disposizioni processuali asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione, quando il motivo di ricorso si fonda sul contenuto di un atto processuale o amministrativo, è necessario riportarne testualmente le parti rilevanti oppure indicarne in modo specifico la collocazione nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo immediato della censura.
- La censura che denunci omessa o insufficiente motivazione di un atto impositivo non può essere scrutinata se il ricorrente non rende agevolmente verificabile il testo dell'atto su cui fonda l'asserita carenza motivazionale.
- L'omissione degli oneri di specifica indicazione e localizzazione dell'atto richiamato nel ricorso per cassazione preclude il controllo di legittimità e determina l'inammissibilità del motivo, soprattutto quando la doglianza richiede una disamina diretta del documento.
- Le questioni sull'onere della prova e sulla motivazione dell'atto restano irricevibili in sede di legittimità se non sono supportate da una compiuta autosufficienza del ricorso rispetto al documento decisivo.
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