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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21891/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva presentato, il 29 giugno 2011, un'istanza di rimborso per IRPEF e altre somme versate in relazione agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, invocando la definizione agevolata prevista dalla legge finanziaria 2007 per i soggetti colpiti dal sisma in provincia di Catania. L'amministrazione non rispondeva, formando silenzio-rifiuto. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR, in appello, aveva accolto la domanda e riconosciuto il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla tempestività dell'istanza di rimborso, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il termine di 48 mesi invece del termine biennale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'onere della prova, lamentando che la CTR aveva accolto il rimborso senza spiegare le ragioni e senza verificare i presupposti sostanziali del diritto. Nel motivo venivano richiamate anche disposizioni euro-unitarie e sulla disciplina degli aiuti di Stato, ma la Corte non è entrata nel merito di tale profilo, perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, quando il diritto al rimborso nasce successivamente al pagamento del tributo, non si applica l'art. 38 d.P.R. 602/1973 ma il termine biennale residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. Poiché l'istanza era stata presentata il 29 giugno 2011, il termine era già spirato sia considerando come dies a quo il 1 gennaio 2007 sia, in ogni caso, anche ipotizzando la proroga al 30 giugno 2010 richiamata dal ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Sono state compensate le spese dei gradi di merito e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

    Si applica in via residuale quando il diritto al rimborso nasce dopo il pagamento del tributo; in tal caso governa la tempestività dell'istanza di rimborso.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di quarantotto mesi

    Si applica solo ai versamenti non dovuti fin dall'origine, non quando il diritto alla restituzione sorge successivamente.

  • art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Costituisce il presupposto normativo della richiesta di rimborso del 50% per i soggetti rientranti nell'area agevolata collegata agli eventi sismici.

  • art. 36-bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

    proroga al 30 giugno 2008

    È richiamato solo come possibile proroga del termine per beneficiare della definizione; la Corte osserva che, anche a volerla applicare, la domanda sarebbe comunque tardiva.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata dal ricorrente per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l'omesso accertamento dei presupposti del diritto al rimborso e il mancato assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene evocato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi tributari, il termine di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 opera solo per i versamenti indebitamente effettuati fin dall'origine; se il diritto alla restituzione nasce successivamente al pagamento, si applica il termine biennale residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992.
  • L'istanza di rimborso è tardiva se proposta oltre due anni dal verificarsi del presupposto che ha fatto sorgere il diritto alla restituzione, anche quando si invochi una disciplina agevolativa collegata a eventi straordinari.
  • Quando la cassazione accerta che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito e rigettare l'originario ricorso introduttivo.
  • La censura sulla motivazione apparente resta assorbita se la decisione è già destinata a essere cassata per la fondatezza del primo motivo decisivo.
  • Il richiamo a una eventuale proroga del termine agevolativo non giova se, anche applicandola, la domanda di rimborso risulta comunque presentata oltre il termine ultimo utile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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