Cassazione Civile, Sentenza n. 26496/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 iscritta su immobili di proprietà della Rossi per il mancato pagamento di dieci cartelle e due avvisi di accertamento; questioni principali: (i) eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto a tre cartelle relative a crediti di natura non tributaria (sanzioni per violazioni del codice della strada / tasse occupazione suolo pubblico); (ii) contestazione sull'onere della prova relativo all'inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia per beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 170 c.c.); e, a titolo incidentale, dedotta dall'opponente contribuente la mancata validità della comunicazione preventiva (preavviso) notificata dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ADER e ha respinto il ricorso incidentale condizionato di Rossi. Ha cassato la sentenza della CTR nelle parti indicate, dichiarando che la giurisdizione del giudice ordinario spetta con riguardo ai crediti di natura non tributaria posti a base dell'iscrizione ipotecaria (pertanto quella parte della controversia deve proseguire davanti al giudice ordinario previa riassunzione). Per il resto la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; la Corte ha altresì disposto la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 nei confronti della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
L'iscrizione di ipoteca fiscale trova titolo nel ruolo dopo il decorso del termine previsto; la disciplina dell'art. 77 può essere applicata anche con riferimento ai limiti posti dal fondo patrimoniale (cioè l'ipoteca non è ammessa se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia).
D.P.R. n. 602/1973 art. 50, comma 1
"sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento"
Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella (art. 50), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77.
"l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
Il credito non può essere eseguito sui beni del fondo patrimoniale se il debitore dimostra che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e il creditore ne era a conoscenza; tale disciplina si applica anche all'iscrizione ipotecaria non volontaria.
Regola la ripartizione dell'onere della prova: nella fattispecie, spetta al contribuente fornire la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 19, comma 1, lett. e)-bis
Ai fini della determinazione della giurisdizione rileva la natura dei crediti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria: se misti (tributari e non tributari) la giurisdizione spetta a entrambi i giudici, ciascuno per la propria sfera.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 57, comma 2
Sanziona il divieto di introdurre in appello nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio (ius novorum); tuttavia il divieto non impedisce alla parte contumace in primo grado di spiegare difese in sede di appello per confutare le ragioni avversarie.
Codice di procedura civile art. 374, 382, 384, 385
Art. 374 (competenza a decidere su questioni disciplinate da Sezioni Unite), art. 382-384 (effetti della cassazione e rinvio), art. 385 (spese): la Corte ha deciso secondo i poteri di legittimità di cassare, dichiarare la giurisdizione dell'ordinario per la parte non tributaria e rinviare il resto alla CTR in diversa composizione, regolando le spese come previsto.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
Prevede l'attestazione e gli obblighi connessi al versamento di somme per la parte che propone impugnazione incidentale; la Corte ha disposto la relativa attestazione nei confronti della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Se un provvedimento di iscrizione ipotecaria copre crediti sia tributari sia non tributari, la giurisdizione si divide: il giudice tributario decide sui crediti tributari, il giudice ordinario sui crediti non tributari; la parte relativa ai crediti non tributari deve essere riassunta davanti al giudice ordinario.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione parziale può essere sollevata in appello e deve essere espressamente valutata dal giudice d'appello; l'omessa motivazione su tale eccezione può determinare cassazione e rinvio.
- In presenza di beni costituiti in fondo patrimoniale, grava sul contribuente l'onere di provare che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità per ottenere l'ineseguibilità/inafficacia dell'ipoteca (art. 170 c.c. e art. 2697 c.c.).
- L'agente della riscossione non deve dimostrare di per sé che il debito sia inerente ai bisogni della famiglia; pende sull'istante opponente (contribuente) l'onere probatorio dell'estraneità.
- La validità della comunicazione preventiva (preavviso di iscrizione ipotecaria) è questione di merito che il giudice valuta: se il giudice d'appello ritiene la comunicazione "rituale" ciò assorbe la censura di primo grado sulla sua invalidità, ma tale valutazione è sindacabile solo nei limiti di legge in cassazione.
- Se parte delle cartelle risultano già annullate con sentenze passate in giudicato, il giudice competente (ordinario) dovrà valutare se ciò determina l'originaria illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per quella parte.
- In sede di appello non si possono introdurre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio (ius novorum), ma le difese e repliche a censure di primo grado da parte della parte contumace sono ammissibili.
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