Cassazione Civile, Sentenza n. 26561/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio che costituisce l’unico accesso al suo garage, sostenendo che i contrari avevano recintato parte dell’area impedendo o rendendo più difficoltoso il transito; impugnava la sentenza di merito (Tribunale e Corte d’Appello) che avevano rigettato la domanda, deducendo violazione dell’art. 1168 c.c. e omessa pronuncia su punto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcune doglianze (es. censure sul percorso motivazionale non consentite in Cassazione alla luce delle modifiche normative) e infondata la censura di violazione di legge, poiché la Corte territoriale, sulla base della C.T.U. e delle risultanze di merito, ha accertato che il transito anche di automezzi era agevole e che la parziale recinzione non aveva costituito spoglio o turbativa idonea a compromettere giuridicamente l'esercizio della servitù. Di conseguenza non è consentita in sede di legittimità una riconsiderazione del convincimento del giudice del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 4.700 oltre accessori) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La norma sulla tutela possessoria è stata richiamata dal ricorrente per lamentarne la violazione; la Corte ha ritenuto che nella specie non fosse configurabile spoglio o turbativa ai sensi della giurisprudenza consolidata perché la modifica alla situazione di fatto non comprometteva in modo apprezzabile l'esercizio della servitù
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamata come base per le censure di violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse una vera questione di diritto rimessa alla cognizione di legittimità, giudicando parte delle doglianze inammissibili e le altre infondate in quanto attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice del merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, quando dovuto
Massime di principio
- In materia di tutela possessoria (es. reintegrazione o manutenzione della servitù), non ogni alterazione materiale della situazione di fatto costituisce spoglio o turbativa: occorre che la modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso o della servitù.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (comprese quelle fondate su C.T.U. e prove testimoniali) sono, di regola, inattaccabili in sede di Cassazione: il ricorso non può essere usato per ottenere una riconsiderazione del convincimento del giudice di merito.
- Le doglianze che impugnano il percorso motivazionale, la coerenza o la congruità della motivazione sono in parte limitate nella sede di legittimità dalla disciplina post-novella 2012; occorre formulare censure di diritto ben fondate per rientrare nell'ambito di ammissibilità.
- In conflitti relativi a servitù di passaggio, è importante produrre elementi tecnici (perizie, CTU) che dimostrino concretamente l'impossibilità o l'apprezzabile difficoltà del transito, non solo allegazioni soggettive di riduzione dello spazio.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di soccombenza e l'onere delle spese di giudizio, nonché l'eventuale applicazione di contributi aggiuntivi (art.13 DPR 115/2002) quando ricorre impropriamente.
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