Cassazione Civile, Sentenza n. 26513/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per il 2010 rideterminando il reddito e disconoscendo la deducibilità/ detraibilità di costi per complessivi €25.939,14 relativi a tre fatture emesse dalla ditta Garifer (Livio Garino), ritenute dall'Ufficio inesistenti, con applicazione di sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale ha però riformato annullando la decisione favorevole al contribuente e accogliendo l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi lamentando, tra l'altro, violazioni di norme IVA/IRPEF/IRAP, errore nella valutazione delle prove, omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.; deduceva inoltre che aveva documentato l'effettività delle prestazioni con DDT, fatture emesse ad Elkab 2 s.r.l. e una dichiarazione scritta dell'operaia Maria Narcisa Gorga che attestava di aver effettuato lavorazioni per Garifer in favore di Cotto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse dato motivazione adeguata: l'Amministrazione aveva fornito prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni (tra l'altro dalle dichiarazioni del titolare della Garifer che ammetteva mancata disponibilità di strutture e attività congruenti), mentre il contribuente non aveva fornito prova convincente e positiva dell'effettività delle prestazioni contestate. La Corte ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sul contenuto motivazionale (richiamando il cosiddetto "minimo costituzionale" della motivazione), ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi relativi a omissioni di motivazione o omesso esame di elementi istruttori (art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c.), e ha affermato che, una volta accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'Amministrazione non deve provare la mala fede del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (€3.000 oltre oneri) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
Norme IVA richiamate in relazione alla detraibilità/deducibilità dei costi: la Corte valuta la legittimità dell'accertamento anche alla luce dei profili IVA relativi a operazioni inesistenti
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Norma sul reddito d'impresa/IRPEF richiamata rispetto alla deducibilità dei costi contestati; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina richiamata
Codice Civile
Regola sull'onere della prova: la Corte chiarisce che l'Amministrazione deve fornire prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, ma non è tenuta a provare la soggettiva mala fede del contribuente una volta dimostrata l'oggettiva inesistenza; il contribuente rimane gravato dall'onere di fornire prova positiva dell'effettività
Codice di Procedura Civile
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5
Limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione: i vizi dedotti devono rientrare nelle ipotesi tassative (violazione di norme, omessa motivazione su fatti decisivi, omesso esame di fatti) e la valutazione del merito spetta al giudice di merito salvo gravi vizi motivazionali
Costituzione
Richiesto il "minimo costituzionale" della motivazione: la Corte verifica che la decisione di merito contenga motivazione intellegibile e priva di contraddizioni irriducibili
Codice di Procedura Civile
L'articolo è richiamato per precisare che la mancata espressa valutazione di singoli elementi istruttori non coincide necessariamente con omissione di pronuncia; l'omessa valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art.360
D.Lgs. n. 546 del 1992
Corrispondente nel processo tributario al requisito di motivazione di cui all'art. 132 c.p.c.; la Corte lo applica per valutare la sufficienza motivazionale della sentenza impugnata
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma sulle spese di giustizia: la Corte attesta i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale produce presunzioni attendibili (es. dichiarazioni del presunto fornitore che ammette attività non compatibile con le lavorazioni fatturate, assenza di strutture idonee, discrasie tra descrizioni merceologiche), tali presunzioni possono fondare l'accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti.
- Una volta dimostrata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'Amministrazione non è tenuta a provare la mala fede soggettiva del contribuente; grava invece sul contribuente l'onere di fornire prova positiva e convincente dell'effettiva prestazione (documenti probanti, DDT coerenti, prove testimoniali dirette, congruità tecnico-organizzativa del fornitore).
- La regolarità formale delle scritture contabili o i pagamenti eseguiti non sono di per sé prova sufficiente dell'effettività di operazioni sospette, specie se esistono elementi che rendono plausibile la contraffazione o l'artificiosità delle fatture.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: deve emergere un vizio grave (mancanza assoluta di motivi, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile). Critiche alla valutazione delle prove che implicano nuova valutazione del merito sono generalmente inammissibili.
- La censura per omesso esame (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico non valutato, rilevante e decisivo, e la dimostrazione che la sua considerazione avrebbe determinato esito differente; la mera lamentela che il giudice non ha valorizzato alcune prove è insufficiente.
- Per evitare rischi in contestazioni di fatture sospette, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove dirette e coerenti dell'effettiva prestazione (contratti, ordini, DDT con corrispondenza merceologica e temporale, rapporti continuativi, dichiarazioni formali del fornitore, documentazione operativa del fornitore che dimostri capacità tecnica e strutturale).
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