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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26502/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Airgest ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando il Tribunale di Trapani, l'aveva condannata al pagamento di Euro 182.584,44 in favore di Gesti.l.air per fatture non integralmente pagate e per maggiorazioni per lavoro notturno. Nel ricorso per cassazione Airgest ha dedotto vizi di motivazione e di interpretazione contrattuale, ha contestato la ricezione e la validità di documenti (nota del 1-3-2006, fattura n.1/2008, appendice "elenco compensi"), la validità probatoria di cartellini marcatempo prodotti in copia, l'insussistenza della prova dell'effettivo svolgimento di lavoro notturno e del pagamento delle maggiorazioni ai dipendenti, nonché errori nella qualificazione e applicazione del CCNL e nelle conseguenti liquidazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in gran parte i motivi inammissibili per difetto di specificità o per tentativo di riedizione del merito. Ha confermato che la sentenza d'appello ha fornito motivazione sufficiente (minimo costituzionale), ha adeguatamente valutato la ricezione della nota del 1-3-2006 (protocollo e richiamo in successiva nota), ha ritenuto valida la nota integrativa/appendice sottoscritta (verificata la firma e non provata la limitazione di poteri del firmatario), ha valutato come probatori i cartellini marcatempo anche se prodotti in copia (disconoscimento generico inefficace; CTU ha riscontrato congruità), e ha escluso i crediti per rinnovi contrattuali non provati mentre ha riconosciuto il credito per maggiorazioni da lavoro notturno per Euro 128.021,17. Airgest è stata condannata alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (co.1 nn. 3,5)

    art. 360 co.1 n.3 e n.5 cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in Cassazione: non è consentito il sindacato di merito e sono ammissibili solo censure di diritto specifiche o l'omesso esame di fatto decisivo debitamente individuato; molte deduzioni della ricorrente sono state ritenute generiche o ricostruzioni del merito.

  • art. 2719 c.c.

    Applicato per affermare che il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e circostanziato; la contestazione generica è inefficace e non inficia la rilevanza probatoria della copia.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla prova che grava sul soggetto che assume un fatto: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato le limitazioni di rappresentanza né l'assenza di ricevuta di documenti, mentre gli elementi prodotti dalla resistente e il protocollo hanno sufficiente valenza probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per ricordare il potere del giudice di merito di apprezzare le prove secondo prudente valutazione; la Cassazione non rivede tale valutazione.

  • art. 2719 c.p.c. / riferimento alla giurisprudenza

    richiamo alla giurisprudenza citata in sentenza (es. Cass. n. 27633/2018)

    La Corte ha fatto leva sulla giurisprudenza consolidata circa la necessità di contestazioni specifiche dei documenti prodotti in copia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma che imporrebbe pronuncia su determinate eccezioni (es. nullità fattura); la Corte ha osservato che tali questioni erano già state decise nel primo grado e non rilevanti per la riforma compiuta in appello.

  • art. 2704 c.c.

    Menzi ono alla data certa: la Corte ha osservato che l'appendice contrattuale recava data, e non è stata dimostrata la necessità di data certa per valutarne efficacia.

  • art. 13 DPR 115/2002

    art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Applicato per disporre l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato in ragione dell'esito negativo del ricorso.

  • DPR 633/1972 art. 21

    art. 21 co.1 d.P.R. 633/1972

    Citato nella contestazione relativa alla fattura; la Corte ha ritenuto però irrilevante la questione della sola esistenza della fattura, essendo il giudice di merito pervenuto alla decisione sulla base delle risultanze probatorie.

  • Capitolato d'appalto (articoli 11,12,17,18,19)

    artt. 11, 12, 17, 18, 19 del capitolato d'appalto

    La Corte ha valutato l'interpretazione delle clausole contrattuali svolta dalla Corte d'appello (in particolare art.17 e la nota integrativa) ritenendola fondata; la ricorrente non ha indicato violazioni dei canoni ermeneutici tali da rendere ammissibile la censura in Cassazione.

  • CCNL Assaeroporti

    CCNL Assaeroporti (e successivo accordo di rinnovo)

    La Corte ha ritenuto che l'appendice contrattuale avesse agganciato il corrispettivo alle variazioni del costo del lavoro e indicato il riferimento al CCNL del settore; la ricorrente non ha provato in modo ammissibile che il CCNL invocato fosse inapplicabile.

  • art. 1664 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla non applicabilità di norme risarcitorie/di calcolo; la Corte ha osservato che eventuali deroghe contrattuali già erano state esaminate in appello e non ricomprese in motivi di legittimità specifici.

Massime di principio

  • In Cassazione non si può semplicemente riproporre una diversa valutazione del merito: i motivi devono essere specifici, indicare l'omesso esame di un fatto decisivo o una violazione di diritto ben circostanziata.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale (art. 2719 c.c.) richiede contestazioni puntuali e motivate; la generica affermazione di non conformità è inefficace.
  • La prova di ricezione di una comunicazione può essere desunta da elementi processuali come il protocollo in entrata e il richiamo esplicito alla comunicazione in atti successivi; è utile conservare e produrre tali tracce.
  • La sottoscrizione di un atto integrativo può essere validamente verificata in giudizio (anche mediante verificazione della firma); per contestare la rappresentanza o i poteri occorre produrre elementi probatori specifici.
  • Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio e la congruità dei documenti rilevati dal CTU hanno forte rilievo in sede di merito e difficilmente vengono rimesse in discussione in Cassazione se non per vizi di diritto procedurale.
  • Nelle controversie contrattuali è importante indicare con precisione, già nei gradi di merito, le eccezioni rilevanti e i riferimenti normativi/contrattuali posti a fondamento: questioni nuove non trattate in appello sono inammissibili in cassazione.

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