Cassazione Civile, Sentenza n. 26563/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado: il Tribunale aveva riconosciuto lo scioglimento del contratto per recesso dei committenti ex art. 1671 c.c. e condannato i committenti al pagamento di corrispettivo per lavori eseguiti (Euro 35.386,10). In cassazione i ricorrenti in sette motivi censurano, in sintesi: violazione dei doveri di correttezza e buona fede (per non avere l'appaltatrice comunicato il superamento del tetto di Euro 50.000 indicato in una scrittura integrativa), errata interpretazione della scrittura privata del 18-5-2007 (sulla sua efficacia limitativa dell'esecuzione dei lavori), mala fede e dolo dell'appaltatrice, motivazione contraddittoria della Corte territoriale, violazioni delle regole di interpretazione contrattuale, omissione di esame di fatti decisivi con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio e rigetto delle domande di risarcimento per vizi e per ritardo (compresa la penale contrattuale).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi perché prevalentemente miravano a riesaminare i fatti e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito (sindacato vietato in cassazione se non per vizi di motivazione o applicazione di diritto). La Suprema Corte ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la scrittura del 18-5-2007 fissava un tetto utile ai fini di una eventuale rinegoziazione dei prezzi e non un divieto assoluto di proseguire i lavori oltre l'importo indicato; ha ritenuto che i committenti fossero in grado di rendersi conto del superamento del limite alla luce dei SAL e del computo metrico. Le domande di risarcimento fondate sulla consulenza d'ufficio sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a integrare la domanda con danni non espressamente allegati; la richiesta della penale per ritardo è stata dichiarata generica e non valorizzata in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato e rimangono a carico dei ricorrenti gli oneri di legge processuali indicati, con annotazione relativa al possibile versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata dal Tribunale per qualificare lo scioglimento del contratto per recesso dei committenti; da cui è derivata la condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti.
Richiamato dai ricorrenti per il dovere di diligenza; la Corte ha osservato che la presunta violazione attiene a ricostruzione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo vizio motivazionale.
Richiamato in relazione al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che non emergeva un obbligo d'informazione a carico dell'appaltatrice esteso oltre quanto fosse già nella sfera di conoscenza dei committenti.
La Corte d'appello ha interpretato la scrittura privata come fissazione di un tetto ai fini della rinegoziazione dei prezzi e non come divieto assoluto di proseguire i lavori; la Cassazione ha ritenuto che questa interpretazione di merito non fosse censurabile in cassazione.
Richiama il principio secondo cui la valutazione delle prove spetta al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti per ottenere accoglimento del ricorso.
Fondamento dei motivi di cassazione: la Corte ha valutato che molti dei motivi erano inammissibili perché miravano a rivedere fatti e valutazioni di merito o introducevano questioni nuove non dedotte in appello.
Principio della domanda: la Corte ha richiamato che il giudice non può andare oltre la domanda proposta; le richieste di danno devono essere inquadrate e precisate nella domanda.
art. 1218 c.c. e art. 1223 c.c.
Norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno: la Corte ha rilevato l'insufficiente allegazione e quantificazione del danno per farli valere, anche con riguardo alla penale non espressamente dedotta in modo valido.
Canoni di interpretazione contrattuale: la Corte ha ricordato che l'interpretazione è attività di merito e che non basta contrapporre una diversa lettura; il ricorrente deve dimostrare come il giudice abbia violato i criteri legali di interpretazione.
art.13 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 comma 1-quater
Previsione richiamata per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Una scrittura privata che fissa un 'tetto' per i pagamenti può essere interpretata come soglia che attiva l'obbligo di rinegoziazione dei prezzi e non necessariamente come divieto assoluto di proseguire i lavori: conta il testo e il contesto contrattuale.
- L'obbligo di informazione o di autorizzazione da parte dell'appaltatore sul superamento di una soglia contrattuale dipende dal contenuto concreto del contratto; se il documento non impone espressamente un divieto o un obbligo scritto di sospensione, la prosecuzione può essere lecita.
- In Cassazione non è sufficiente esporre una diversa ricostruzione dei fatti: bisogna individuare e dimostrare vizi di diritto o di motivazione del giudice di merito (violazione di norme di diritto, contraddittorietà o omessa valutazione di fatti decisivi previamente dedotti).
- La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'assenza di specifiche allegazioni di danno nella domanda: i danni devono essere dedotti e quantificati nella domanda, salvo che non siano immediatamente desumibili e contestati.
- Le domande di applicazione di clausole penali o di liquidazione dei danni per ritardo devono essere formulate con chiarezza e con criterio di quantificazione; la genericità o la mancata richiesta puntuale impedisce la statuizione del giudice.
- Se si contesta l'interpretazione contrattuale del giudice di merito, in cassazione occorre spiegare in quali termini il giudice ha violato i canoni legali di interpretazione (art.1362 e ss.), non limitarsi alla mera alternativa ermeneutica.
- Onere delle parti: chi reclama lavori non pagati o danni deve allegare e provare i fatti rilevanti; la sola produzione di una c.t.u. che individua vizi ulteriori non consente automaticamente il riconoscimento di danni non dedotti nelle domande.
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