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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26563/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado: il Tribunale aveva riconosciuto lo scioglimento del contratto per recesso dei committenti ex art. 1671 c.c. e condannato i committenti al pagamento di corrispettivo per lavori eseguiti (Euro 35.386,10). In cassazione i ricorrenti in sette motivi censurano, in sintesi: violazione dei doveri di correttezza e buona fede (per non avere l'appaltatrice comunicato il superamento del tetto di Euro 50.000 indicato in una scrittura integrativa), errata interpretazione della scrittura privata del 18-5-2007 (sulla sua efficacia limitativa dell'esecuzione dei lavori), mala fede e dolo dell'appaltatrice, motivazione contraddittoria della Corte territoriale, violazioni delle regole di interpretazione contrattuale, omissione di esame di fatti decisivi con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio e rigetto delle domande di risarcimento per vizi e per ritardo (compresa la penale contrattuale).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi perché prevalentemente miravano a riesaminare i fatti e la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito (sindacato vietato in cassazione se non per vizi di motivazione o applicazione di diritto). La Suprema Corte ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui la scrittura del 18-5-2007 fissava un tetto utile ai fini di una eventuale rinegoziazione dei prezzi e non un divieto assoluto di proseguire i lavori oltre l'importo indicato; ha ritenuto che i committenti fossero in grado di rendersi conto del superamento del limite alla luce dei SAL e del computo metrico. Le domande di risarcimento fondate sulla consulenza d'ufficio sono state ritenute inammissibili nella parte in cui miravano a integrare la domanda con danni non espressamente allegati; la richiesta della penale per ritardo è stata dichiarata generica e non valorizzata in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato e rimangono a carico dei ricorrenti gli oneri di legge processuali indicati, con annotazione relativa al possibile versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1671 c.c.

    Norma richiamata dal Tribunale per qualificare lo scioglimento del contratto per recesso dei committenti; da cui è derivata la condanna al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il dovere di diligenza; la Corte ha osservato che la presunta violazione attiene a ricostruzione di fatto non sindacabile in cassazione, salvo vizio motivazionale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha ritenuto che non emergeva un obbligo d'informazione a carico dell'appaltatrice esteso oltre quanto fosse già nella sfera di conoscenza dei committenti.

  • art. 2702 c.c.

    La Corte d'appello ha interpretato la scrittura privata come fissazione di un tetto ai fini della rinegoziazione dei prezzi e non come divieto assoluto di proseguire i lavori; la Cassazione ha ritenuto che questa interpretazione di merito non fosse censurabile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiama il principio secondo cui la valutazione delle prove spetta al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti per ottenere accoglimento del ricorso.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Fondamento dei motivi di cassazione: la Corte ha valutato che molti dei motivi erano inammissibili perché miravano a rivedere fatti e valutazioni di merito o introducevano questioni nuove non dedotte in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della domanda: la Corte ha richiamato che il giudice non può andare oltre la domanda proposta; le richieste di danno devono essere inquadrate e precisate nella domanda.

  • art. 1218 c.c. e art. 1223 c.c.

    Norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno: la Corte ha rilevato l'insufficiente allegazione e quantificazione del danno per farli valere, anche con riguardo alla penale non espressamente dedotta in modo valido.

  • art. 1362 e 1366 c.c.

    Canoni di interpretazione contrattuale: la Corte ha ricordato che l'interpretazione è attività di merito e che non basta contrapporre una diversa lettura; il ricorrente deve dimostrare come il giudice abbia violato i criteri legali di interpretazione.

  • art.13 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 comma 1-quater

    Previsione richiamata per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Una scrittura privata che fissa un 'tetto' per i pagamenti può essere interpretata come soglia che attiva l'obbligo di rinegoziazione dei prezzi e non necessariamente come divieto assoluto di proseguire i lavori: conta il testo e il contesto contrattuale.
  • L'obbligo di informazione o di autorizzazione da parte dell'appaltatore sul superamento di una soglia contrattuale dipende dal contenuto concreto del contratto; se il documento non impone espressamente un divieto o un obbligo scritto di sospensione, la prosecuzione può essere lecita.
  • In Cassazione non è sufficiente esporre una diversa ricostruzione dei fatti: bisogna individuare e dimostrare vizi di diritto o di motivazione del giudice di merito (violazione di norme di diritto, contraddittorietà o omessa valutazione di fatti decisivi previamente dedotti).
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'assenza di specifiche allegazioni di danno nella domanda: i danni devono essere dedotti e quantificati nella domanda, salvo che non siano immediatamente desumibili e contestati.
  • Le domande di applicazione di clausole penali o di liquidazione dei danni per ritardo devono essere formulate con chiarezza e con criterio di quantificazione; la genericità o la mancata richiesta puntuale impedisce la statuizione del giudice.
  • Se si contesta l'interpretazione contrattuale del giudice di merito, in cassazione occorre spiegare in quali termini il giudice ha violato i canoni legali di interpretazione (art.1362 e ss.), non limitarsi alla mera alternativa ermeneutica.
  • Onere delle parti: chi reclama lavori non pagati o danni deve allegare e provare i fatti rilevanti; la sola produzione di una c.t.u. che individua vizi ulteriori non consente automaticamente il riconoscimento di danni non dedotti nelle domande.

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