Cassazione Civile, Ordinanza n. 36104/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, per l'anno 2006, la perdita dichiarata e recuperato a tassazione costi ritenuti privi di inerenza, con indebito abbattimento ai fini IRES e IRAP e indebita detrazione IVA. L'accertamento riguardava un ramo d'azienda nautico acquisito da altra società e fondato su un p.v.c. richiamato per relationem, nel quale si assumeva che le imbarcazioni fossero state in concreto utilizzate soprattutto per fini personali di soggetti legati ai soci delle società coinvolte. Con nove motivi la ricorrente denunciava: nullità/illegittimità dell'avviso per mancata indicazione dell'aliquota e del procedimento di liquidazione; omessa pronuncia sul difetto di motivazione; illegittimità dei poteri istruttori e di accertamento della Direzione Regionale; vizi motivazionali sulla conoscenza degli atti richiamati per relationem; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni; omesso esame di prove a favore della contribuente; omessa pronuncia sul difetto di motivazione in ordine alle difese svolte in fase procedimentale; omessa pronuncia sulla dedotta contraddittorietà della motivazione del recupero dei costi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla forma dell'avviso di accertamento, affermando che, trattandosi di imposte ad aliquota unica, è sufficiente l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata. Ha inoltre escluso l'illegittimità dei poteri della Direzione Regionale delle Entrate, ritenendo corretta la riconducibilità a tale struttura di attività istruttorie e di accertamento nei limiti normativi richiamati. I motivi che contestavano la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito sono stati dichiarati, in parte, inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito o perché formulati in modo da non individuare un vero fatto storico decisivo; in parte infondati, poiché la CTR aveva logicamente valorizzato gli elementi presuntivi relativi all'uso personale delle imbarcazioni. Sono stati infine respinti i motivi di omessa pronuncia, perché la CTR aveva rigettato implicitamente o esplicitamente le questioni dedotte. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nel giudizio di cassazione già fissato per la discussione, per la regola della perpetuatio dell'ufficio difensivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi di ricorso esaminati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro per le doglianze di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico, non la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Per le imposte ad aliquota unica è soddisfatto dall'indicazione dell'imponibile e dell'imposta liquidata, senza necessità di indicare distintamente l'aliquota se agevolmente ricavabile.
L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione incompatibile con la statuizione resa.
I costi sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa; la prova dell'uso prevalentemente personale dei beni giustifica il recupero a tassazione.
art. 40 del d.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio può rielaborare il reddito imponibile confrontando dati dichiarati e dati accertati ai fini della rettifica.
art. 23 del d.P.R. n. 107/2001
Non esclude, nel sistema considerato dalla Corte, i poteri istruttori e di accertamento della Direzione Regionale delle Entrate; la novella non è stata letta come limitativa in senso preclusivo.
art. 2, comma 2, del Regolamento n. 4 del 30 novembre 2000
Attribuisce agli uffici centrali regionali funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, senza escludere attività operative di particolare rilevanza.
art. 4 del Regolamento n. 4 del 30 novembre 2000
Riconosce alle strutture regionali di vertice anche attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.
art. 61 del d.lgs. n. 300/1999
Fondamento dell'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria delle agenzie fiscali.
art. 7, comma 13, della legge n. 358/1991
Richiamato per escludere che, dopo la modifica normativa, potesse ancora essere usato per negare alle strutture regionali della Agenzia attività di verifica e ispezione.
art. 27 del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009
Citato come disciplina non applicabile ratione temporis, ma utile a confermare che non attribuisce ex novo poteri, bensì disciplina il riparto delle competenze in relazione alla rilevanza economico-fiscale del contribuente.
La censura è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione delle prove; la violazione dell'art. 2697 si ha solo se l'onere della prova è addossato alla parte sbagliata, mentre per gli artt. 2727 e 2729 occorre un vero vizio di sussunzione sugli indizi.
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento relativi a imposte ad aliquota unica, l'atto è sufficientemente motivato quando indica imponibile e imposta liquidata, poiché l'aliquota è agevolmente ricavabile dal contribuente; non ogni omissione formale determina nullità.
- La Direzione Regionale delle Entrate può svolgere attività istruttorie e, nei limiti previsti dall'ordinamento, anche attività operative di accertamento; la riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria non comporta di per sé un difetto di competenza.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o di una motivazione mancante, incompleta o logicamente incoerente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; se si contesta solo l'apprezzamento delle prove, la censura è inammissibile o va veicolata, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.
- La censura in tema di presunzioni richiede di individuare un vizio di sussunzione, cioè l'erronea qualificazione degli indizi come gravi, precisi e concordanti o, viceversa, l'erroneo diniego di tale idoneità.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione resa dal giudice di merito comporta implicitamente il rigetto della questione dedotta, essendo incompatibile con l'impostazione decisoria adottata.
- Ai fini della deducibilità dei costi, l'Amministrazione può recuperare a tassazione quelli che, sulla base di elementi presuntivi, risultino non inerenti all'attività d'impresa perché riferibili a un uso personale o extraimprenditoriale dei beni o servizi.
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