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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17502/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la sua responsabilità per il fatto di morte (art. 586 cod. pen.), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il verbale di sommarie informazioni di Domenico Evolo dall'8/4/2020, dal quale, a suo dire, emergerebbe che fu Pasquale Evolo a minacciare e non Polito; 2) vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. (aggravante teleologica), per la quale il ricorrente deduceva che, se venisse meno la responsabilità per le minacce e lesioni, dovrebbe venire meno anche l'aggravante ad esse collegata. Il ricorso ha dedotto inoltre profili di genericità/specificità di motivazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente infondato e carente nella specificità esterna, poiché la sentenza impugnata aveva argomentato in modo coerente e plurimo (Polito si recò a prendere il fucile, cercò ripetutamente Evolo, proseguì il confronto su impulso suo e si presentò armato) la sussistenza del dolo del reato base e della responsabilità per il fatto che ha causato la morte di Francesco Palmieri. Il secondo motivo è stato assorbito perché dipendente dal primo. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equa, indicata in dispositivo: euro 3.000) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate, per Rocco Elvia e Palmieri Domenica Antonella, in complessivi euro 4.800 oltre accessori; la sentenza liquida altresì le spese dovute a Palmieri Antonio e Palmieri Giuseppe secondo quanto indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 586 cod. pen.

    Norma relativa a fattispecie sulla quale è contestata la responsabilità per fatti commessi con arma; la Corte valuta la responsabilità alla luce del percorso logico probatorio (atto di procurarsi l'arma, ricerche e chiamate, presentarsi armato).

  • art. 589 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio colposo (reato originariamente contestato nel capo di imputazione); citata fra i titoli di reato accertati in primo grado e richiamata nel quadro fattuale.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Aggravante teleologica: applicata perché la detenzione dell'arma è stata ritenuta finalizzata alla commissione di reati (minacce/lesioni) dalla cui catena causale si è generata la morte; la sua sussistenza dipende dalla valutazione dell'intento/uso dell'arma.

  • art. 2, 4, 7 Legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sulle armi richiamate nel capo di imputazione e poi assorbite nel reato previsto dall'art. 23 della L. n.110/1975 come ricostruito in appello.

  • art. 23 Legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sulla detenzione e porto di arma in luogo pubblico; la Corte d'appello ha assorbito le norme precedenti in questa fattispecie e l'ha applicata al comportamento del ricorrente.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione dell'arma contestata e ritenuta nel giudizio di merito fra i reati accertati in primo grado.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sullo spaccio/detenzione di stupefacenti: applicata per la detenzione ai fini di spaccio di hashish accertata in sede di perquisizione.

  • art. 697 cod. pen.

    Detenzione di munizioni: contestata in primo grado e ritenuta dai giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che delimita i limiti del ricorso per cassazione in rito abbreviato; la Corte ha ritenuto carente la specificità esterna del motivo di ricorso in violazione dei requisiti di impugnazione.

  • Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (citt. Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio sulla specificità estrinseca dei motivi di impugnazione: il ricorso deve confrontarsi con l'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevista la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende; norma applicata dalla Corte nella decisione.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che impone al soccombente in Cassazione il pagamento delle spese di parte civile; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano specifici e si confrontino con l'intero percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata; motivi vaghi o non confrontanti gli argomenti decisionali sono dichiarati inammissibili.
  • Se il giudice di merito fonda la responsabilità su plurimi elementi convergenti (es. procurarsi l'arma, ripetuti tentativi di contatto, presentarsi armato), la Cassazione valuta tale ricostruzione come consistente e difficilmente disarticolabile con rilievi parziali non confrontati con l'intero ragionamento.
  • L'aggravante teleologica (art. 61, n.2) richiede che la detenzione dell'arma sia dimostrata come finalizzata a commettere reati pericolosi: la sua caducazione dipende dalla riuscita di un concreto attacco alla prova dell'intento originario.
  • In procedimenti abbreviati e in cassazione il soccombente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali, a somme alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili; questi esiti devono essere considerati nella valutazione del rischio processuale quando si propone ricorso.
  • Per contestare la valutazione probatoria del giudice è necessario indicare in modo preciso le contraddizioni interne alla motivazione e spiegare in che modo gli elementi prodotti disarticolino il giudizio nel suo complesso, non limitandosi a estrarre singoli passaggi favorevoli alla difesa.

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