Cassazione Penale, Sentenza n. 17396/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marischi, nella qualità di legale rappresentante delle s.r.l. World Trading e String, è stato condannato per aver utilizzato le fatture emesse dalla societa' cartiera M.D. s.r.l. (anno d'imposta 2011) ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74. Ha impugnato la sentenza d'appello sollevando quattro censure: 1) nullità per illegibile tratto grafico che appariva come mancata sottoscrizione del Presidente estensore; 2) errata qualificazione della M.D. come "società cartiera", sostenendo che operava in un sistema di dropshipping e quindi le fatture non sarebbero relative a operazioni inesistenti; 3) inesistenza dell'elemento soggettivo perché il ricorrente avrebbe svolto le verifiche amministrative consentite e non poteva presumersi la consapevolezza della frode; 4) carenza motivazionale della sentenza d'appello che non avrebbe risposto alle argomentazioni difensive e non avrebbe escluso il dubbio ragionevole derivante dalla ricostruzione alternativa basata sul dropshipping.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha escluso la nullità per il tratto grafico illeggibile, richiamando l'art. 546 c.p.p. e la giurisprudenza sul fatto che la sottoscrizione non deve essere leggibile per esteso e che una sigla o un segno grafico apposto in calce è sufficiente. Sui restanti motivi ha ritenuto che il ricorrente in realtà chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove che è preclusa in sede di legittimità: la qualificazione della M.D. come societa' cartiera e la sussistenza del meccanismo di frode (cd. frode carosello) erano questioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito; non è stata dedotta la sussistenza di un travisamento della prova, ma soltanto una ricostruzione alternativa congetturale. Per tali ragioni il ricorso è manifestamente infondato e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata rilevata colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74
Norma utilizzata per la contestazione penale relativa all'utilizzo di fatture emesse da societa' cartiere e connesse frodi fiscali; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma alla luce degli accertamenti di merito che hanno dimostrato la natura cartolare della M.D. s.r.l. e l'impiego delle sue fatture per creare crediti IVA inesistenti.
art. 546 cod. proc. pen.
La sottoscrizione della sentenza richiesta dall'art. 546 non richiede una firma leggibile per esteso; l'illeggibilità della sottoscrizione non determina la nullità dell'atto se il segno grafico/sigla è presente e la paternità dell'atto è comunque ricostruibile dagli atti di cancelleria.
art. 292, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per precisare che, ai fini della validità degli atti, è rilevante la presenza del segno grafico; l'impossibilità immediata di identificare l'autore della firma non determina nullità quando la cancelleria può individuare il firmatario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione quantificando in euro 3.000,00 la somma da versare, pur rilevando l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità o colpa della parte nella proposizione del ricorso e alla determinazione delle conseguenze economiche, usata come parametro per non ritenere la richiesta proposta con colpa grave.
Massime di principio
- L'illeggibilità della sottoscrizione della sentenza non comporta nullità: la presenza di un segno grafico o di una sigla in calce è sufficiente e la paternità dell'atto può essere accertata tramite registri di cancelleria.
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti né la formulazione di una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dai giudici di merito; le censure devono puntare a vizi di diritto o a travisamento della prova chiaramente deducibile dagli atti.
- Per sfuggire a una contestazione per utilizzo di fatture emesse da societa' cartiere occorre fornire elementi concreti e specifici che mettano in crisi la ricostruzione dei giudici di merito (es. documentazione che attesti reale operatività, canali commerciali ordinari, prove di pagamenti, interlocuzioni personali continuative), non semplici ipotesi congetturali come la sola evocazione del dropshipping.
- La qualifica di "società cartiera" e la sussistenza del meccanismo di frode carosello si fondano su accertamenti fattuali (es. sproporzione dei prezzi, assenza di logistica, scarsa o nulla attività commerciale reale); contestare tali accertamenti richiede prova di elementi concreti che dimostrino la normalità delle operazioni.
- Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), salvo che non emergano responsabilità gravi nella proposizione del gravame.
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