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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17393/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Messina che, in parziale riforma del Tribunale di Patti, li aveva condannati per reati tributari (omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - capo A; e responsabilità ex art. 10 d.lgs. 74/2000 - capo B). Battaglia deduceva vizio di motivazione per mancato esame delle circostanze indicate in appello (errore incolpevole o giustificazione; mancata prova del dolo specifico), contestava l'uso dell'accertamento induttivo e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Bongiovanni contestava il concorso nel reato omissivo (sosteneva di non rivestire la carica all'epoca dei fatti), negava responsabilità per occultamento/documentazione e sosteneva di essere stata vittima del marito/liquidatore; chiedeva l'esclusione di responsabilità per l'art. 10. Entrambi prospettavano errori valutativi sulla prova e sulla qualificazione soggettiva del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato che: l'obbligo fiscale dell'amministratore di diritto rende rilevante la responsabilità; per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) la soglia di punibilità è elemento costitutivo e deve essere nella rappresentazione e volontà dell'agente (anche in dolo eventuale); la prova del dolo specifico può desumersi dall'entità dell'evasione, dalla durata dell'inerzia e dal comportamento successivo (es. mancato pagamento); l'accertamento induttivo e gli esiti delle verifiche documentali e incrociate sono utilizzabili come prova nel processo penale con valutazione autonoma del giudice; il mancato riconoscimento delle attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale sono congruamente motivate, anche tenuto conto della reiterazione, dell'elevato importo evaso e dei precedenti dell'imputato; quanto alla Bongiovanni, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa il suo coinvolgimento (anche in relazione alla documentazione parziale e agli elementi probatori riferiti agli anni in cui era rappresentante). Pertanto i motivi di impugnazione non hanno trovato accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione)

    La soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato e dev'essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell'agente (anche in dolo eventuale); la prova del dolo specifico può desumersi dall'entità dell'evasione, dalla durata dell'omissione e dalla condotta successiva.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di scritture)

    Il reato di occultamento si configura anche quando la ricostruzione del reddito o del volume d'affari richieda acquisizioni presso terzi; la disponibilità parziale della documentazione e il rinvenimento successivo non escludono automaticamente la responsabilità se risultano elementi indicativi dell'occultamento o della sua rilevanza.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: il concorso in reato omissivo proprio è possibile soprattutto in forma morale (istigazione/accordo).

  • art. 133 cod. pen. (circostanze da valutare per benefici come la sospensione)

    Il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi previsti dall'art. 133, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti ostativi; i precedenti giudiziari possono essere valutati come elementi ostativi alla sospensione condizionale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in ordine alla possibilità di intervento correttivo sulla determinazione della pena; i giudici hanno ritenuto non necessaria l'applicazione per le ragioni espresse in motivazione (elevato importo e reiterazione).

  • art. 189 cod. proc. pen. (atipicità dei mezzi di prova)

    In materia tributaria il giudice può avvalersi di accertamenti induttivi e di strumenti tipici dell'Amministrazione finanziaria (es. studi di settore) compatibilmente con la valutazione autonoma ex art. 192 c.p.p.

  • art. 192, comma 1 cod. proc. pen. (criteri di valutazione della prova)

    Il giudice deve compiere una valutazione autonoma e complessiva degli elementi probatori, anche quando utilizza accertamenti svolti dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • L'amministratore di diritto ha un obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali: la violazione sistematica può essere fonte di responsabilità penale.
  • Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) la soglia di punibilità è elemento costitutivo: occorre che l'agente abbia rappresentazione/volizione del superamento della soglia, potendosi desumere il dolo anche da elementi oggettivi come l'entità dell'evasione, la durata dell'omissione e il comportamento successivo.
  • L'accertamento induttivo e le ricostruzioni contabili operate dall'Amministrazione finanziaria sono utilizzabili nel processo penale; il giudice deve però valutare autonomamente gli elementi probatori complessivi (art. 189 e 192 c.p.p.).
  • La concessione della sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata sulla base della gravità del fatto, della reiterazione e dei precedenti; il giudice non è obbligato a motivare su ogni singolo elemento di cui all'art. 133 cod. pen., ma sui principali ostativi.
  • Nel reato omissivo proprio il concorso di altri soggetti è configurabile soprattutto in forma morale (istigazione o accordo), pertanto chi non è obbligato alla dichiarazione non è autore materiale del reato salvo effettivo coinvolgimento morale.
  • La stessa circostanza di fatto può essere considerata più volte dal giudice per finalità diverse (es. per qualificare la gravità del fatto e per la valutazione della personalità dell'imputato) senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale.
  • La mera successiva rinvenuta disponibilità di documenti non esclude automaticamente la responsabilità se la prova dimostra che la documentazione era parziale o che le operazioni sono state occultate; è ammissibile la ricostruzione mediante controlli incrociati e acquisizioni presso terzi.

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