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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 152/2006 per avere, il 24/05/2018 a Villa San Giovanni, trasportato su autocarro propri rifiuti non pericolosi (materiale ferroso e altri oggetti) senza la prescritta autorizzazione. In appello in Cassazione il ricorrente deduceva: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione perché in dibattimento aveva allegato un'autorizzazione (rilasciata il 29/07/2013) e la relativa domanda, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'autorizzazione fosse decaduta o non valida per mancato DURC e che il trasporto fosse avvenuto fuori dal territorio autorizzato; (2) vizio nella determinazione della sanzione perché il Tribunale ha confermato l'ammenda di €1.800 fissata con il decreto penale senza riconsiderare criticamente la misura alla luce degli elementi emersi in sede dibattimentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Quanto alla responsabilità, ha confermato che il Tribunale ha correttamente valorizzato le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e gli atti (verbale di controllo, mancata esibizione dei documenti entro il termine assegnato, visura camerale che evidenziava autorizzazioni generiche per commercio ma non per raccolta/trasporto rifiuti), per ritenere che l'imputato trasportasse rifiuti senza autorizzazione. Ha inoltre osservato che la deroga per il commercio ambulante (art. 266, comma 5, d.lgs. 152/2006) si applica solo ai rifiuti che formano oggetto del commercio ambulante e non a categorie specifiche autonomamente disciplinate (es. apparecchiature EEE, rifiuti da costruzione/demolizione), così escludendo la copertura per gli oggetti rinvenuti. Sulla questione del DURC e della validità dell'autorizzazione prodotta in dibattimento, la Corte ha ritenuto irrilevante che fosse stata depositata tardivamente o comunque insufficiente a giustificare l'attività svolta (trasporto fuori dal territorio e per tipologie diverse). Sulla sanzione, la Corte ha spiegato che la conferma della pena prevista nel decreto penale non richiede una motivazione aggiuntiva se il giudice, in un processo garantito, decide di non aggravare la pena: la conferma implica implicitamente che è stata valutata la progressione processuale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    Norma che punisce la gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrata la contravvenzione per trasporto di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione in mancanza di prova valida dell'abilitazione.

  • art. 266, comma 5, d.lgs. 152/2006

    le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio

    La deroga per il commercio ambulante si applica solo se il rifiuto è effettivamente l'oggetto del commercio ambulante e non appartiene a categorie specifiche autonomamente disciplinate (es. RAEE, rifiuti da costruzione). Nel caso concreto, alcuni oggetti rinvenuti non rientrano nella deroga.

  • art. 28, comma 2-bis, d.lgs. 114/1998

    Prevede l'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per certe abilitazioni; la Corte ha considerato la mancata prova del DURC come elemento che poteva pregiudicare la validità dell'abilitazione invocata dall'imputato.

  • art. 464, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente al giudice del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna di infliggere una pena più grave di quella del decreto; la Corte ricorda che è consentita la reformatio in peius ma che, se la pena del decreto viene confermata, non è richiesta una motivazione supplementare non sollecitata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri direttivi per la determinazione della pena; la Corte osserva che, se il giudice non aumenta la pena rispetto al decreto penale, implica che ha tenuto conto dei criteri e della progressione processuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di rigetto; applicato nel provvedimento per condannare il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • In caso di controllo su strada, l'impossibilità di esibire immediatamente le autorizzazioni richieste e la mancata consegna successiva nei termini possono essere valutate come elemento a carico ai fini della mancanza di titolo abilitativo.
  • L'autorizzazione per il commercio ambulante non copre automaticamente tutte le attività di raccolta/trasporto di rifiuti: la deroga prevista dall'art. 266(5) d.lgs.152/2006 si applica solo ai rifiuti che costituiscono l'oggetto effettivo del commercio ambulante e non alle categorie di rifiuti disciplinate autonomamente (es. RAEE, rifiuti da costruzione).
  • La produzione tardiva di documentazione in dibattimento non elimina la valutazione negativa degli accertamenti di polizia effettuati al momento del controllo, soprattutto se la documentazione è incompleta (es. manca il DURC) o non copre la specifica attività svolta o il territorio di esercizio.
  • Il giudice del processo a pieno contraddittorio può confermare la pena fissata nel decreto penale senza dover fornire una motivazione aggiuntiva, salvo che non vi siano richieste specifiche dell'imputato o che la conferma configuri una reformatio in peius senza adeguata considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Per contestare con successo una decisione di merito basata su valutazione di testi e verbali di polizia, è necessario dimostrare in modo chiaro e preciso il travisamento della prova o l'assenza di riscontri probatori; mere affermazioni contrarie senza elemento nuovo probatorio sono difficili da accogliere.

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