Cassazione Penale, Sentenza n. 17395/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di tentata vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), sostenendo: 1) nullità/indeterminatezza del capo di imputazione (artt. 464 e 429 c.p.p.), per mancanza di indicazione delle norme di sicurezza violata e per l'imprecisa identificazione dei prodotti; 2) vizio di motivazione e mancata prova del dolo (o, alternativamente, presenza solo di colpa), deducendo che la marcatura "CE" era presente sulle confezioni, che l'obbligo di apporre la marcatura ricade sul fabbricante/importatore (DIR 2006/95/CE), che la verifica tecnica richiedeva competenze specifiche e che esistevano fatture di acquisto a favore della buona fede dell'imputato. Contestava inoltre la valutazione probatoria data alla perizia e all'escussione del perito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto fuori dai casi consentiti. Sul primo motivo ha ritenuto che il capo di imputazione fosse sufficientemente determinato nella descrizione del fatto (vendita di 274 catene luminose recanti la marcatura "CE" nonostante sezione di cablaggio inferiore ai limiti), per cui la mancata indicazione delle specifiche norme non determina nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la perizia aveva evidenziato la contraffazione del marchio "CE" e l'assenza delle indicazioni sui cavi, e il ricorrente, in quanto soggetto esperto/commerciante, doveva rendersi conto della contraffazione e avere almeno il sospetto della non conformità; la sua vendita senza verifiche integra il dolo eventuale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che tutela contro la vendita di prodotti industriali con segni mendaci; la Corte ha ritenuto integrato il reato con dolo eventuale quando il venditore esperto accetta il rischio della non conformità del prodotto.
Riferimento alle nullità; la Corte ha applicato il principio per cui l'assenza della specifica indicazione della norma violata non comporta nullità se il fatto è descritto con sufficiente precisione e non risulta pregiudicato il diritto di difesa.
Norma sulla contestazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la specificazione del fatto sia prevalente rispetto all'indicazione formale delle norme, salvo dimostrazione del pregiudizio alla difesa.
Norma che disciplina la nomina del perito; la decisione prende atto della relazione peritale come elemento probatorio valutato dal giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sindacare nuovamente valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate; controllo limitato a vizio di motivazione, manifesta illogicità o carenza delle ragioni giuridiche.
Disciplina delle spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente.
Direttiva 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
Normativa di riferimento sulla marcatura CE per prodotti elettrici; benché l'obbligo formale ricada sul fabbricante/importatore, la Corte ha ritenuto che la presenza palese di contraffazione/assenza di certificazione possa far sorgere, per un commerciante esperto, il dovere di verificare la conformità e quindi la responsabilità in ordine al dolo eventuale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende quando non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'indeterminatezza del capo di imputazione comporta nullità solo se l'imprecisione ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa; la mancata indicazione formale della norma violata è irrilevante se il fatto è descritto con sufficiente chiarezza.
- La Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito: i motivi che si limitano a rivalutare la prova sono inammissibili.
- In reati con segni mendaci (es. contraffazione della marcatura "CE"), la qualifica soggettiva richiesta (dolo) può essere ravvisata anche nella forma del dolo eventuale se il venditore, per la sua esperienza o per l'ovvia anomalia dei segni, avrebbe dovuto almeno sospettare la non conformità e non ha effettuato verifiche.
- La presenza di indicazioni sulla confezione e di fatture d'acquisto non esclude automaticamente la responsabilità: occorre valutare complessivamente la prova e la capacità (o il dovere) del venditore di accertare la conformità.
- Chi impugna per indeterminatezza deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa; le eccezioni meramente assertive sono destinate al rigetto.
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