Cassazione Civile, Ordinanza n. 15521/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF/IVA relativo all'anno 2006 emesso nei confronti di una società in nome collettivo, in relazione al quale l'Ufficio aveva effettuato un accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che non fossero stati considerati i costi sostenuti e l'IVA assolta sugli acquisti; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l'Agenzia ha sostenuto che il gravame fosse tempestivo perché il termine andava calcolato sulla data di spedizione dell'atto, non su quella di ricezione, e ha inoltre contestato che il giudizio di primo grado fosse stato validamente instaurato, poiché la società risultava cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto cinque motivi: (1) violazione delle norme sul termine di impugnazione e sulle notificazioni, assumendo che la CTR avesse erroneamente considerato la data di ricezione anziché quella di spedizione; (2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2495 c.c., sostenendo l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo proposto da una società già estinta; (3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse accertato sui ricavi dichiarati e sulle comunicazioni IVA, mentre avrebbe dovuto essere la contribuente a provare il reddito effettivo; (4) riproposizione del medesimo tema in termini di vizio motivazionale; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR annullato integralmente l'avviso anziché rideterminare eventualmente il reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR non aveva commesso un errore di diritto, ma un errore di fatto sulla data di spedizione dell'appello: tale errore avrebbe potuto essere fatto valere, semmai, con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non con ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione di tardività dell'appello aveva reso definitiva la sentenza di primo grado; una volta formato tale giudicato interno, il vizio derivante dalla pretesa estinzione della società prima dell'introduzione del giudizio non poteva essere utilmente fatto valere in cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la nullità radicale o inesistenza della sentenza può essere fatta valere con actio nullitatis oppure con i mezzi ordinari di impugnazione, ma nel rispetto delle loro regole e dei relativi termini. Gli ulteriori motivi sono stati indicati come inammissibili per effetto della definitiva stabilizzazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal relativo versamento.
Norme richiamate
È richiamato come norma sul termine per proporre appello nel processo tributario; la Corte osserva che la questione della sua applicazione non può essere veicolata in cassazione quando il giudice di merito sia incorso in un mero errore di fatto sulla data di spedizione.
È richiamato insieme alle norme sulle notificazioni per affermare che gli ordinari mezzi di impugnazione devono essere esperiti nel rispetto dei termini processuali previsti.
È richiamato nel motivo relativo alla tempestività dell'appello, in relazione al perfezionamento della notificazione.
È richiamata in tema di notificazione a mezzo posta e di rilevanza della data di spedizione.
È invocato per sostenere che il ricorso introduttivo sarebbe stato proposto da un soggetto ormai estinto, con conseguente inammissibilità.
È richiamato per affermare che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione.
La Corte ne afferma l'applicabilità al deposito in cassazione di documenti non prodotti nei precedenti gradi, quando siano rilevanti per la nullità della sentenza impugnata o per l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
È indicato come il rimedio corretto per far valere un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
È richiamato nel motivo sul metodo di accertamento dei redditi in mancanza di dichiarazione.
È richiamato nel motivo che contesta l'accertamento induttivo e il riparto dell'onere probatorio.
È richiamato per sostenere il diverso riparto dell'onere della prova nell'accertamento induttivo, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi fondati su asserite violazioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per il vizio motivazionale, ma la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità derivata.
È richiamato nel quinto motivo per lamentare un'asserita pronuncia oltre il chiesto; la Corte non si pronuncia nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
È richiamato per escludere, nel caso di specie, la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché la ricorrente è esonerata dal relativo versamento.
Massime di principio
- L'errore del giudice di merito sulla data di spedizione o ricezione di un atto, quando si risolva in una falsa percezione del contenuto documentale e non in un errore di diritto, non è deducibile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ma va fatto valere con revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti.
- La nullità radicale o l'inesistenza giuridica di una sentenza o del giudizio possono essere fatte valere mediante actio nullitatis oppure con i mezzi ordinari di impugnazione, ma questi ultimi devono essere proposti nel rispetto della loro disciplina e dei relativi termini; la formazione del giudicato interno su una statuizione preclusiva impedisce di far valere quel vizio in un successivo ricorso.
- Il deposito in cassazione di documenti non prodotti nei gradi di merito è ammissibile quando essi siano pertinenti alla verifica della nullità della sentenza impugnata o dell'ammissibilità del ricorso/controricorso.
- Quando una censura presuppone il superamento di una statuizione di inammissibilità o tardività che ha reso definitiva la decisione di merito, le ulteriori doglianze diventano a loro volta inammissibili per sopravvenuta irrilevanza.
- Nel processo tributario, la critica al metodo di accertamento o al riparto dell'onere della prova non può essere esaminata in cassazione se il ricorso è inammissibile per una preclusione processuale assorbente.
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