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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02220/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Il Ministero ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 in un procedimento di equa riparazione promosso per l'irragionevole durata di un fallimento aperto nel 2004 e chiuso con decreto del 2018. Con un unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 4 L. 89/2001, 58, comma 1, L. 69/2009 e 327 c.p.c., sostenendo che la domanda di indennizzo dovesse essere dichiarata tardiva perché proposta oltre il termine di sei mesi, e non di un anno, per impugnare il decreto di chiusura del fallimento. Secondo il ricorrente, la fase di chiusura della procedura fallimentare, pur svolta dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, non costituirebbe un procedimento autonomo e quindi non consentirebbe l'applicazione del più lungo termine annuale ritenuto dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era comunque tardivo, poiché il decreto era stato notificato via PEC all'Avvocatura dello Stato il 5 marzo 2021 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 5 ottobre 2021, oltre il termine breve. In ogni caso ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, nelle procedure fallimentari iniziate prima delle modifiche del 2006-2007, il decreto di chiusura non comunicato diventa definitivo decorso il termine lungo di un anno dal deposito; la sopravvenuta fase di chiusura non fa decorrere il più breve termine semestrale della L. 69/2009, perché tale fase è un subprocedimento interno alla procedura fallimentare e non un procedimento autonomo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha confermato la proposta del relatore, valorizzando sia la tardività dell'impugnazione rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del decreto alla difesa erariale, sia la manifesta infondatezza del motivo, poiché per la procedura fallimentare iniziata prima delle riforme del 2006-2009 si applica il termine annuale per la definitività del decreto di chiusura non comunicato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 89/2001

    Richiamato come base dell'opposizione del Ministero nel procedimento di equa riparazione; la decisione non entra nel merito della norma ma considera infondato il censurato rigetto dell'opposizione.

  • art. 4 L. 89/2001

    Il Ministero lo invoca per sostenere la tardività della domanda di equo indennizzo; la Corte richiama il tema del termine di decadenza per la proposizione della domanda e ribadisce l'infondatezza della tesi del termine semestrale nel caso di fallimento anteriore alle riforme.

  • art. 58, comma 1, L. 69/2009

    È invocato per sostenere l'applicabilità del termine di sei mesi; la Corte lo considera non idoneo a mutare il regime applicabile alla fase di chiusura di una procedura fallimentare iniziata prima delle riforme.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per individuare il termine lungo di impugnazione; la Corte rileva che, in concreto, il ricorso era comunque tardivo anche rispetto al termine breve decorso dalla notifica del decreto.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta di manifesta inammissibilità.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Norma procedurale utilizzata per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio denunciato dal ricorrente, ossia violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure fallimentari iniziate prima delle riforme del 2006-2007 e del 2009, la fase di chiusura non costituisce un procedimento autonomo, ma un subprocedimento interno alla procedura concorsuale; pertanto, per stabilire la definitività del decreto di chiusura non comunicato e la decorrenza dei termini per l'equa riparazione occorre avere riguardo all'epoca di apertura del fallimento, non alla data di svolgimento della fase finale.
  • Se il decreto impugnato risulta notificato alla difesa erariale, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve è tardivo e va dichiarato inammissibile, indipendentemente dalla successiva infondatezza o meno delle censure di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la soccombenza per le spese e, ricorrendone i presupposti normativi, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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