Cassazione Civile, Ordinanza n. 18182/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento catastale notificato nel 2016, con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale di una centrale di produzione di energia geotermica, escludendo o includendo determinati componenti dell'impianto nella stima. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello era stato accolto solo in parte, ritenendosi che i pozzi di estrazione e reiniezione, essendo elementi essenziali e inscindibili della miniera, non avessero rilievo catastale ex art. 18 r.d. n. 1572/1931, mentre erano state respinte le doglianze sulla stima dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della disciplina catastale: ha sostenuto che i pozzi geotermici, intercettando e convogliando acque e vapori e partecipando alla trasformazione in energia, sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale e non devono essere ricondotti alla disciplina delle miniere, ma alla normativa catastale sopravvenuta richiamata dalla legge n. 190/2014. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice d'appello respinto i motivi sulla quantificazione dei costi senza considerare la perizia tecnica prodotta e senza darne conto nella motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha affermato che i pozzi geotermici non sono pertinenze di una miniera, ma parti dell'impianto della centrale, funzionali ed essenziali alla produzione di energia elettrica, e che, per gli accertamenti catastali successivi al 1° gennaio 2016, non rilevano ai fini della rendita in quanto componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta dalla legge n. 208/2015. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle contribuenti, rilevando che la doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era proposta in modo inidoneo e che la perizia richiamata costituiva mera argomentazione difensiva già sostanzialmente valutata come astratta dal giudice di merito. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e novità della questione; è stata altresì dichiarata la sussistenza dell'obbligo di contributo unificato solo per le ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge sostanziale, ma il motivo principale è stato comunque rigettato perché il dispositivo della sentenza era conforme a diritto, pur a fronte di una motivazione giuridicamente erronea.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha usato la norma per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, poiché il dispositivo risultava conforme al diritto.
Richiamato dall'Agenzia come base della disciplina catastale invocata per includere i pozzi nella stima.
Richiamato dall'Agenzia come disposizione della disciplina catastale applicabile alla determinazione della rendita.
art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005, conv. in l. n. 88 del 2005
Richiamato dall'Agenzia nel quadro normativo catastale invocato nel ricorso principale.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la circolare n. 6/2012 avrebbe assunto valore di legge; la Corte ha escluso che ciò mutasse l'esito, valorizzando invece la disciplina sopravvenuta sulla stima catastale.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
Norma decisiva: per gli immobili a destinazione speciale e particolare, ai fini della rendita catastale si considerano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 18 r.d. n. 1572 del 1931
La Corte ha chiarito che non era la norma pertinente al caso concreto, poiché i pozzi della centrale non sono parti essenziali o pertinenze di una miniera.
La sua violazione non può essere dedotta per il solo omesso esame di una perizia o di singoli elementi istruttori; occorre che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
La Corte ha ribadito che la sua violazione è apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione e non per il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
È sufficiente che il giudice esponga in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario dare conto di tutte le prove dedotte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la doglianza incidentale di nullità della sentenza, poi dichiarata inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha osservato che la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avrebbe potuto rilevare solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non dell'atto probatorio in sé.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le ricorrenti incidentali soccombenti/inammissibili.
Massime di principio
- In materia catastale, per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2016, la rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare si determina considerando suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo; ciò vale anche se tali componenti sono infissi al suolo o hanno rilevanza strutturale nell'impianto.
- I componenti di una centrale geotermica che servono direttamente alla produzione di energia elettrica, come i pozzi di estrazione e reiniezione, devono essere qualificati come parti dell'impianto produttivo e non come pertinenze di una miniera, con conseguente irrilevanza catastale ai fini della rendita.
- Quando il dispositivo della sentenza è conforme a diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., senza cassare la decisione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile come semplice contestazione della valutazione del materiale istruttorio o del mancato richiamo espresso di una perizia: occorre allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia del tutto omesso l'esame di un fatto storico decisivo.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le prove e le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto ritenuti decisivi.
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