Cassazione Civile, Ordinanza n. 03368/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal servizio prestato da una dirigente medica di primo livello, cui era stato affidato, con determina del 19 marzo 2010, l'incarico di sostituzione temporanea del dirigente di struttura complessa cessato dal servizio. La lavoratrice ha continuato a svolgere tale attività anche oltre la scadenza del termine massimo previsto dalla disciplina collettiva per la sostituzione temporanea, fino al collocamento a riposo, poiché l'azienda ospedaliera non aveva concluso le procedure per la copertura del posto vacante. In giudizio ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alla qualifica di dirigente di struttura complessa, oppure in subordine l'indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che, anche in caso di protrazione oltre il termine, non spettasse il trattamento del dirigente sostituito ma solo l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL; ha inoltre escluso il presupposto del depauperamento necessario per l'azione di arricchimento senza causa. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato, da un lato, la violazione dell'art. 18 del CCNL dell'8 giugno 2000 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che, decorso il termine massimo, la retribuzione dovesse essere commisurata alle mansioni superiori; dall'altro, la violazione degli artt. 36 Cost., 2041 c.c., 1 Protocollo addizionale CEDU e 117 Cost., sostenendo che la sola indennità sostitutiva fosse insufficiente e determinasse un depauperamento economicamente ingiustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività sollevata dall'azienda ospedaliera, perché il termine per proporre l'impugnazione scadeva il 5 settembre 2022, essendo il 3 settembre sabato e il 4 domenica. Nel merito, però, ha applicato l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la sentenza d'appello si era uniformata a un consolidato orientamento di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che al dirigente medico chiamato a svolgere di fatto la sostituzione di un dirigente di struttura complessa non spetta l'intero trattamento economico del sostituito, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante al sostituto, comprensivo della retribuzione di posizione nella misura prevista per la struttura complessa e dell'indennità sostitutiva, anche se l'incarico si protragga oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante. Ha inoltre ribadito che, per la dirigenza sanitaria, non si applica l'art. 2103 c.c. sulle mansioni superiori, per la peculiarità del pubblico impiego dirigenziale e della disciplina speciale di settore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'azione ex art. 2041 c.c. perché difetta il requisito della sussidiarietà: la lavoratrice disponeva dell'azione contrattuale principale nel rapporto di lavoro, e inoltre non è configurabile, in tale assetto, un ingiustificato arricchimento dell'azienda ospedaliera. Il ricorso è stato quindi respinto in limine come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria
La disciplina collettiva della sostituzione temporanea, anche oltre il termine massimo, esclude il diritto all'integrale trattamento economico del dirigente sostituito e riconosce soltanto l'indennità sostitutiva e il trattamento dirigenziale del sostituto.
art. 12 preleggi
Invocato per la corretta interpretazione della clausola contrattuale collettiva, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta dalla ricorrente.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di violazione di legge dedotti nel ricorso.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non offrono elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato e la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
È richiamato per escludere, nella dirigenza pubblica, l'applicazione della disciplina delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
Concorre a fondare la peculiarità della dirigenza sanitaria e l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alle relative sostituzioni.
art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000
È richiamato come ulteriore base normativa della disciplina speciale della dirigenza sanitaria e della sua autonomia rispetto alle mansioni superiori.
La Corte ne esclude l'applicazione alla dirigenza sanitaria, poiché la qualifica dirigenziale non è definita da specifiche mansioni ma dall'idoneità a ricoprire un incarico.
art. 36 Cost.
La Corte esclude la sua violazione, ritenendo che l'indennità sostitutiva prevista dalla disciplina collettiva sia adeguatamente remunerativa anche se l'incarico si protragga oltre il termine.
L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando il lavoratore dispone di un'azione contrattuale principale e manca il depauperamento o l'arricchimento ingiustificato nei termini richiesti.
È richiamato per affermare il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c., improponibile se il danneggiato può far valere altra azione.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, ma senza che la Corte ravvisi un contrasto.
art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU
La Corte non ravvisa incompatibilità con il principio espresso dalla giurisprudenza interna, richiamando anche la finalità di contenimento della spesa pubblica.
art. 155, quinto comma, c.p.c.
Applicato per determinare la tempestività del ricorso prorogando la scadenza cadente in giorno festivo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.
Usato per richiamare la motivazione dei precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, la disciplina collettiva speciale sulla sostituzione temporanea prevale sulla pretesa di applicare in via analogica la regola delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c., poiché la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico e non un assetto rigido di mansioni.
- La protrazione di fatto dell'incarico oltre il termine massimo previsto per la sostituzione non comporta, di per sé, il diritto del sostituto al trattamento economico integrale del dirigente sostituito, se la contrattazione collettiva prevede un'indennità sostitutiva ritenuta adeguatamente remunerativa.
- In presenza di una disciplina contrattuale e legale applicabile al rapporto di lavoro, l'azione generale di arricchimento senza causa è improponibile per difetto di sussidiarietà.
- La violazione dedotta dell'art. 36 Cost. non è configurabile quando il compenso previsto dalla disciplina collettiva per la sostituzione sia considerato dalla giurisprudenza adeguato alla prestazione svolta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi già disattesa da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a indurre il superamento del precedente indirizzo.
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