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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03344/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di somme trattenute dagli stipendi e di risarcimento del danno proposta da un soggetto che aveva prestato servizio presso AGENSUD e che era stato allontanato dal servizio per assumere la carica di Presidente del Comitato di Gestione di una USSL senza autorizzazione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, condannando l'amministrazione al pagamento delle trattenute ritenute non dovute e di una somma per danno non patrimoniale. In appello, il Ministero ha ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, escludendo che la notifica dell'atto di citazione del 9 maggio 1994 ad AGENSUD potesse interrompere la prescrizione, poiché a quella data l'ente era già soppressо e vi era subentro del Ministero; ha inoltre escluso atti interruttivi successivi prima della riassunzione del giudizio del 20 dicembre 2010. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un primo motivo, vizi processuali relativi alla concessione di un nuovo termine per la notifica dell'appello e alla ritenuta ritualità della comunicazione del decreto di fissazione; con un secondo motivo, ha sostenuto che la notifica dell'atto introduttivo al Commissario liquidatore di AGENSUD era comunque idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti del Ministero, perché l'ente non era ancora definitivamente estinto e il Commissario era subentrato nei rapporti pendenti. Ha inoltre richiamato la notifica della sentenza di primo grado e la successiva impugnazione del Ministero come ulteriori fatti interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, ma ha accolto il secondo motivo. Ha cassato quindi la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la prescrizione verificando se la citazione del 9 maggio 1994, pur nulla come atto processuale per vizio di notificazione, fosse comunque idonea come atto sostanziale di costituzione in mora e quindi come atto interruttivo della prescrizione. Il giudice del rinvio dovrà anche valutare eventuali ulteriori effetti interruttivi connessi alla notificazione della sentenza di primo grado e alla riassunzione/prosecuzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma il primo motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere la riproduzione dei passaggi essenziali degli atti processuali rilevanti; la sua omissione comporta inammissibilità del motivo

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale, anche se invalida come atto processuale, può valere come atto di costituzione in mora e quindi interrompere la prescrizione se contiene gli elementi di una richiesta scritta di adempimento comunicata al debitore

  • art. 19 D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96

    alla data della notifica del 9 maggio 1994 il Commissario liquidatore era subentrato nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo all'Agenzia; la successiva modifica del 1995 ha inciso sulla disciplina del subentro e dei compiti liquidatori

  • art. 435 c.p.c.

    è invocato dal ricorrente per contestare la gestione del termine per la notificazione dell'appello

  • art. 291 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla rinnovazione della notificazione

  • art. 421 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata

  • art. 164 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente nel primo motivo per contestare gli effetti della nullità della citazione o della notificazione

  • art. 16 D.M. 44/2011

    è richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione telematica del decreto di fissazione dell'udienza

  • art. 16 D.L. 179/2012

    convertito in L. 221/2012

    è richiamato dal ricorrente in relazione alle comunicazioni e notificazioni telematiche

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    è richiamato nel secondo motivo in relazione al profilo temporale della disciplina applicabile

  • art. 111 Cost.

    è invocato dal ricorrente nel primo motivo quale parametro di interpretazione costituzionalmente orientata

  • art. 111 c.p.c.

    è richiamato nel secondo motivo, ma il provvedimento non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma

Massime di principio

  • Una domanda giudiziale nulla come atto processuale può comunque avere efficacia interruttiva della prescrizione se, per il suo contenuto, integra una richiesta scritta di adempimento comunicata al debitore.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non basta arrestarsi al vizio di notificazione dell'atto introduttivo: occorre verificare separatamente se l'atto contenga gli elementi sostanziali della costituzione in mora.
  • Se un ente è in fase di liquidazione con subentro del commissario liquidatore nei rapporti pendenti, la notificazione dell'atto a tale soggetto può produrre effetti sostanziali nei confronti del rapporto controverso, anche se il profilo processuale della notificazione risulti viziato.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: il motivo è inammissibile se non riproduce i passaggi essenziali degli atti e dei provvedimenti su cui si fonda.
  • Quando la sentenza d'appello ha negato l'effetto interruttivo della prescrizione solo perché l'atto introduttivo era processualmente nullo, il giudice di rinvio deve riesaminare autonomamente la funzione sostanziale dell'atto ai fini dell'art. 2943 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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