Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03341/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente di un'azienda sanitaria provinciale aveva agito per ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, quantificate in 137 giorni, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e al collocamento in quiescenza. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che il lavoratore, pur dotato di ampia autonomia nell'organizzazione delle ferie e pur essendo stato sollecitato a fruirne, non avesse dimostrato l'esistenza di specifiche esigenze di servizio ostative alla loro fruizione. Con il primo motivo di ricorso in cassazione il lavoratore ha denunciato violazione del CCNL e del contratto collettivo integrativo, nonché dell'art. 36 Cost., sostenendo che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile all'ente, che gli aveva attribuito un nuovo incarico imponendo il rientro in servizio e interrompendo la fruizione delle ferie residue in prossimità del pensionamento. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe ignorato il numero di giorni di ferie non godute da porre a base della quantificazione dell'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presunto travisamento della decisione di merito: la Corte d'appello non aveva negato in assoluto il dato delle ferie residue, ma aveva soltanto dato atto della riduzione delle giornate non godute da 209 a 137 in prossimità della cessazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, perché la censura mirava soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio e della valutazione compiuta dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la prova di esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie negli anni precedenti al collocamento in quiescenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla fruizione delle ferie e alla correlata tutela economica, ma non ritenuto decisivo per superare la valutazione di merito sull'assenza di prova delle ragioni ostative alla fruizione

  • CCNL 15.12.1996 per l'Area sanitaria, tecnica e amministrativa

    invocato come fonte del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto compiuto in appello

  • CCI 8.6.2000

    richiamato dal ricorrente insieme al CCNL per sostenere la domanda di indennità, senza che la Corte di cassazione ritenesse fondato il motivo

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi su una lettura distorta della motivazione della sentenza impugnata: occorre che il fatto sia effettivamente non esaminato e non già semplicemente valutato in modo non condiviso dalla parte.
  • In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, quando il giudice di merito accerti che il lavoratore aveva autonomia nell'organizzazione delle ferie e non abbia provato l'esistenza di esigenze di servizio ostative alla fruizione, la domanda può essere respinta e tale accertamento è insindacabile in cassazione se la censura si risolve in una mera contestazione del merito.
  • La parte che agisce per il pagamento delle ferie non godute deve allegare e provare i presupposti fattuali che giustificano l'indennità, inclusa la sussistenza di ragioni organizzative o di servizio che abbiano impedito la fruizione del riposo nel periodo utile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.