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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03342/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa di un dipendente, già proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani e poi ricollocato in diversi ruoli dell'amministrazione finanziaria, di essere ammesso a una procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno del MEF. La Corte d'appello aveva ritenuto che il lavoratore avesse diritto alla valutazione della propria posizione ai fini della progressione, reputando sufficiente il possesso dei requisiti indicati dal bando, tra cui l'appartenenza al ruolo MEF e la permanenza biennale nella fascia F3 dell'Area II. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie disposizioni normative e contrattuali, sostenendo che il quadro normativo, in particolare il DPCM 27 luglio 2010 richiamato dal bando, escludesse il personale proveniente dall'ETI dalla platea dei partecipanti, perché tale personale non sarebbe mai stato inserito nell'organizzazione del MEF ma solo gestito in via contabile e amministrativa, con un ruolo separato e ad esaurimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente per il mancato deposito tempestivo della copia notificata della sentenza impugnata, rilevando che la notificazione era comunque nella disponibilità del giudice perché eseguita in forma cartacea e depositata telematicamente con attestazione di conformità. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, in base al bando e al richiamo al DPCM 27 luglio 2010 e all'accordo sindacale sulla progressione di carriera nel MEF, potevano partecipare alle procedure selettive soltanto i dipendenti appartenenti al ruolo del MEF. Il personale proveniente dall'ETI, collocato in posizione provvisoria, a esaurimento o in sezione speciale del ruolo, non avrebbe mai fatto parte dell'organizzazione del Ministero in senso pieno e quindi restava escluso dalla selezione. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda introduttiva proposta nel giudizio di merito e compensando le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito tempestivo della copia notificata della sentenza impugnata è stata ritenuta infondata, poiché la notificazione risultava comunque nella disponibilità del giudice tramite deposito cartaceo e telematico con attestazione di conformità.

  • artt. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il quadro normativo escluderebbe il personale proveniente dall'ETI dalla procedura di progressione economica interna al MEF.

  • art. 1, comma 4, d.lgs. n. 283/1998

    Richiamato dal ricorrente nel sistema normativo di riferimento relativo al personale interessato dalla vicenda.

  • art. 4 d.lgs. n. 283/1998

    Richiamato dal ricorrente nel sistema normativo di riferimento relativo al personale interessato dalla vicenda.

  • DPCM 27 luglio 2010

    Considerato nel bando e valorizzato dalla Corte come parametro che conferma la limitazione della selezione al personale appartenente al ruolo MEF, con esclusione del personale ETI.

  • art. 5, comma 10, DM 28 dicembre 2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione restrittiva della platea dei partecipanti alla procedura selettiva.

Massime di principio

  • Quando un bando di progressione economica o di carriera richiama un preciso assetto normativo e organizzativo dell'amministrazione, la platea dei partecipanti va determinata in coerenza con tale assetto e con la titolarità effettiva del rapporto di impiego nel ruolo indicato dal bando.
  • Il personale inserito solo in via provvisoria, ad esaurimento o in una sezione speciale del ruolo non è automaticamente equiparabile al personale appartenente al ruolo ordinario dell'amministrazione, se la disciplina di riferimento ne preserva una posizione separata.
  • In presenza di un richiamo espresso del bando a fonti regolative e contrattuali che delimitano i destinatari della selezione, il giudice deve interpretare la clausola secondo il sistema complessivo e non isolatamente in base al solo possesso formale di alcuni requisiti individuali.
  • Se la controversia è definibile sulla base degli atti e dell'interpretazione normativa, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non è fondata se la notificazione risulta comunque acquisita al fascicolo e disponibile al giudice con modalità idonee e attestazione di conformità.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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