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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03345/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente nei confronti dell'ente datore di lavoro per somme asseritamente dovute a titolo di competenze relative a prestazioni svolte in favore dell'ente, per l'importo di euro 51.003,86. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione dell'ente, ma la Corte d'appello di Potenza ha accolto l'appello dell'ente e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la delibera commissariale che aveva approvato il riparto del Fondo unico 2010 e riconosciuto le somme al dipendente fosse stata successivamente revocata in autotutela, senza che fosse sorto un diritto soggettivo perfetto in capo al dipendente, anche perché il parere del Collegio dei Revisori sul Fondo 2010 era obbligatorio e vincolante. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo e sull'interruzione, sostenendo che in un diverso giudizio l'Avvocatura dello Stato avrebbe dichiarato la cessata esistenza dell'ente e che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la non regolare costituzione delle parti e dichiarare l'interruzione, con conseguente nullità della decisione resa verso un soggetto inesistente, anche alla luce della cancellazione dal registro delle imprese; 2) violazione di norme di correttezza, buona fede e della l. n. 241/1990, assumendo che la revoca in autotutela fosse illegittima perché adottata senza approfondire gli atti negoziali che avevano condotto alla corresponsione degli incentivi, in contrasto con il legittimo affidamento e con la certezza del diritto, e che il giudice di merito avesse compiuto un sindacato non consentito sulla legittimità dell'atto amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interruzione del giudizio, quando la parte è costituita a mezzo di procuratore, non può essere dichiarata d'ufficio e richiede la dichiarazione del difensore della parte colpita dall'evento interruttivo; inoltre, l'eventuale emergenza dell'evento da altri atti o da altro giudizio non sostituisce tale dichiarazione e non impone al giudice accertamenti officiosi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e promiscuo, con censure che esulavano dal vizio di violazione di legge e tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la revoca in autotutela travolgesse gli atti conseguenti e che il ricorso non aveva sviluppato un confronto specifico con tale ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    L'interruzione del giudizio, quando la parte è costituita a mezzo di procuratore, non può essere dichiarata d'ufficio ma richiede la dichiarazione del difensore della parte colpita dall'evento interruttivo.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e articolare argomentazioni intelligibili e pertinenti al vizio denunciato, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata e con le norme regolatrici della fattispecie.

  • art. 21-novies L. n. 241/1990

    La revoca in autotutela è stata ritenuta legittima perché adottata entro un termine ragionevole e per un interesse pubblico concreto, cioè evitare l'erogazione di un beneficio economico privo di titolo.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'estinzione dell'ente, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile, l'interruzione per evento riguardante una parte costituita a mezzo di procuratore non è rilevabile d'ufficio dal giudice: serve la dichiarazione del difensore della parte colpita dall'evento.
  • La conoscenza dell'evento interruttivo tramite atti di altri giudizi o documenti presenti in causa non sostituisce la dichiarazione prevista dall'art. 300 c.p.c. e non impone al giudice accertamenti officiosi.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto in modo specifico, indicando le norme, il loro contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge.
  • La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo, se legittimamente adottata nei limiti e nei tempi previsti dalla legge, travolge gli atti conseguenti che da quel provvedimento dipendono.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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