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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03343/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di riqualificazione/inquadramento del personale di un'amministrazione ministeriale. Una dipendente, inquadrata in origine nella qualifica C2, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla qualifica C3 con decorrenza economica e giuridica per un periodo determinato, oltre alle differenze retributive, mentre era stata respinta la domanda risarcitoria. In appello, il Ministero aveva contestato la decorrenza del superiore inquadramento, sostenendo che il diritto dovesse decorrere dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e non da una data anteriore; la Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'appello principale del Ministero, ridefinendo la decorrenza del diritto alla qualifica C3, e aveva respinto l'appello incidentale della controinteressata. In Cassazione, la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, lamentando che non fosse stata indicata alcuna norma che imponesse la valutazione della laurea in lingue e letterature straniere, titolo non previsto dal bando né dal decreto richiamato, e contestando il richiamo al parere del Consiglio di Stato e al principio di non contestazione; 2) nullità per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo al preteso difetto di motivazione della sentenza di primo grado sulle eccezioni e difese della ricorrente incidentale; 3) ulteriori censure di nullità, omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e costituzionali, sostenendo l'irragionevolezza della decisione per avere accolto il motivo del Ministero e rigettato un motivo incidentale sostanzialmente identico, oltre a contestare la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi ma tutti inammissibili: ha osservato che la motivazione della sentenza di appello non era né assente né apparente, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la mancata contestazione della circostanza relativa al titolo di studio come titolo valutabile, nonché l'irrilevanza della prospettata disparità di trattamento, rappresentata solo come eventuale e non concreta; inoltre, ha rilevato che il ricorso non si confrontava con tale ratio decidendi e difettava di autosufficienza, non riportando gli atti processuali e amministrativi rilevanti (atto di appello, bando, decreto del 20.10.2003).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero, dando inoltre atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda sulla non configurabilità di una motivazione apparente e sull'inosservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso, in quanto le doglianze non si sono confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e non hanno trascritto o specificamente riportato gli atti richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione o omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché la motivazione impugnata non era assente o apparente e non vi era omissione decisoria nei termini dedotti.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta un asserito difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sui punti dedotti, con motivazione sufficiente e comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure fondate sulla violazione del principio di non contestazione sono state ritenute inconferenti o comunque non idonee a superare la ratio decidendi, anche perché riferite a circostanze di fatto.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave, non il semplice vizio di sufficienza.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Il richiamo compare tra le censure, ma non ha condotto ad alcun accoglimento; la statuizione sulle spese è stata confermata secondo soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La motivazione è apparente solo quando manca in concreto la giustificazione del decisum o è tale da non consentire di comprendere la ratio della decisione; se il giudice d'appello indica gli elementi posti a base della decisione, il vizio non sussiste.
  • La censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente confronti specificamente la decisione impugnata e dimostri l'effettiva omissione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non basta la mera riproposizione del motivo già dedotto in appello.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione il contenuto degli atti e dei documenti su cui le censure si fondano; la mancata trascrizione o specifica localizzazione degli atti rilevanti può determinare l'inammissibilità.
  • Il principio di non contestazione opera sulle circostanze di fatto e non può essere evocato per supplire alla mancanza di specifica dimostrazione della violazione della disciplina applicabile o per sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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