Cassazione Civile, Ordinanza n. 03339/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72 del d.l. n. 112/2008, di due dipendenti che avevano chiesto l'esonero nel 2009 e lo avevano ottenuto con decorrenza dal 31.12.2009. I lavoratori avevano agito per ottenere la rideterminazione del trattamento economico provvisorio spettante nel periodo di esonero, sostenendo che dovessero esservi inclusi anche i compensi percepiti per la partecipazione a un progetto decentrato, la corretta quantificazione della tredicesima mensilità 2009, l'esatto imponibile previdenziale e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel 2009. L'ente previdenziale ha censurato la sentenza di merito con tre motivi: (1) violazione dell'art. 72 cit. e della disciplina contrattuale, sostenendo che i compensi per i progetti decentrati avessero natura variabile e una tantum, quindi esclusa dal trattamento temporaneo; (2) errata esclusione dell'applicabilità della disciplina sopravvenuta sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute, assumendo che non vi fosse un impedimento oggettivo e assoluto alla fruizione; (3) erronea applicazione della clausola contrattuale sulla tredicesima, perché il rateo avrebbe dovuto essere ridotto in ragione del periodo non lavorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo nei limiti della sua fondatezza, ritenendo che la Corte d'appello avesse incluso nel trattamento temporaneo ex art. 72 d.l. n. 112/2008 i compensi del progetto decentrato senza verificare se fossero effettivamente competenze fisse e accessorie secondo i parametri legali. Ha invece rigettato il secondo motivo, confermando il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute perché la disciplina invocata dall'ente non era applicabile ratione temporis e, comunque, il datore/ente non aveva fornito la prova necessaria a far perdere il diritto alle ferie e alla relativa indennità. Ha rigettato anche il terzo motivo, ritenendo corretta la riduzione proporzionale della tredicesima secondo il CCNL per i periodi che comportano riduzione del trattamento economico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo all'inclusione dei compensi del progetto decentrato, con rinvio alla Corte territoriale anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Durante il periodo di esonero dal servizio spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella nuova posizione; la maggiorazione al 70% è prevista solo per attività di volontariato continuativa, documentata e certificata. La norma detta un criterio legale di commisurazione che richiede la verifica della natura delle voci retributive incluse.
conv. del d.l. n. 112/2008
Legge di conversione della disciplina dell'esonero dal servizio.
Richiamati ai fini dell'interpretazione del contratto collettivo e integrativo, da effettuarsi secondo i canoni ermeneutici legali.
La Corte lo ritiene non applicabile ratione temporis al caso di specie, avendo invece rilievo la disciplina contrattuale e i principi UE sulle ferie.
Richiamato nel motivo di ricorso unitamente alla disciplina sulle ferie, ma non accolto come parametro decisivo.
conv. del d.l. n. 95/2012
Legge di conversione della disciplina invocata dall'ente sulle ferie non godute.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso quale parametro di legittimità, senza autonoma decisività nella decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato in combinazione con l'art. 111 Cost. nel ricorso.
art. 24 CCNL EPNE 2002-2005
Prevede che il rateo di tredicesima sia ridotto nella stessa proporzione nei periodi che comportino riduzione del trattamento economico; la Corte lo applica al regime di esonero.
art. 6 CCIE 2009
Richiamato per qualificare i compensi del progetto decentrato, ma la loro inclusione nel trattamento temporaneo è stata cassata per difetto di verifica della natura delle voci.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Le ferie annuali retribuite sono diritto fondamentale; l'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è strettamente collegata al diritto alle ferie.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Impone una lettura conforme del diritto interno in tema di ferie annuali retribuite e indennità sostitutiva.
Massime di principio
- Nel regime di esonero dal servizio, il trattamento economico temporaneo va commisurato esclusivamente alle competenze che, al momento del collocamento nella nuova posizione, abbiano natura di voci fisse e accessorie in senso tecnico; non è sufficiente che la voce sia stata percepita in precedenza se la sua erogazione dipende da presupposti variabili o eventuali.
- La qualificazione di una componente retributiva come "accessoria" richiede un controllo sostanziale sulla sua stabilità e sul collegamento funzionale con la retribuzione ordinaria; voci una tantum o legate al raggiungimento di risultati o a condizioni imprevedibili non entrano automaticamente nel parametro di calcolo.
- La monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto resta dovuta quando il lavoratore abbia chiesto di fruirne e il datore di lavoro non provi di averlo informato in modo chiaro e tempestivo del rischio di perdita del diritto; grava sul datore l'onere di dimostrare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di consentire il godimento delle ferie.
- Le norme nazionali sulle ferie annuali retribuite devono essere interpretate in conformità al diritto dell'Unione, che riconosce alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva un nucleo di tutela particolarmente intenso e non comprimibile per mere esigenze di contenimento della spesa pubblica.
- La disciplina del rateo di tredicesima che prevede la riduzione proporzionale nei periodi di riduzione del trattamento economico è applicabile anche al regime di esonero quando il contratto collettivo ricolleghi espressamente la misura della mensilità aggiuntiva alla diminuzione del trattamento percepito.
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