Cassazione Civile, Ordinanza n. 03689/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ipotecario stipulato nel 2010. La parte mutuataria ha chiesto in giudizio, in via principale, la declaratoria di usurarietà del mutuo con conseguente gratuità ex art. 1815, comma 2, c.c. e restituzione di interessi, spese e compensi; in via subordinata, la nullità del mutuo ex art. 117, comma 6, TUB con applicazione del comma 7; in ulteriore subordine, la nullità per indeterminatezza di clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c. e per anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, con sostituzione del tasso legale a quello convenzionale. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo, tra l'altro, che gli interessi di mora non superassero la soglia usuraria, che la penale di estinzione anticipata avesse causa distinta dal costo del finanziamento e che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non comportasse, di per sé, nullità o sostituzione del tasso. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: nullità della sentenza per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; violazione della disciplina sull'usura per omessa considerazione di penali ed interessi moratori; violazione delle norme su trasparenza bancaria e motivazione illogica per mancata considerazione del TAEG/ISC superiore a quello indicato; omessa pronuncia sulla nullità del tasso per contrasto con artt. 116 e 117 TUB; omessa ammissione di ctu.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile. Ha infatti affermato che, essendo stata allegata nel ricorso l'avvenuta notificazione via PEC della sentenza impugnata, gravava sulla ricorrente l'onere di depositare, ex art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione o della prova equivalente della notifica a mezzo PEC. Tale deposito non risultava effettuato. In conseguenza dell'allegazione della notifica della sentenza, si applicava il termine breve di impugnazione; inoltre, la notifica del ricorso, intervenuta il 27.9.2021 a fronte di sentenza depositata il 22.6.2021, non superava comunque il relativo termine. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
gratuità del mutuo in caso di interessi usurari
richiamato come base della domanda di usurarietà e conseguente gratuità del finanziamento, ma non applicato per il rilievo processuale di improcedibilità.
art. 117, commi 6 e 7, D.lgs. 385/1993
invocato per sostenere la nullità del contratto e la sostituzione dei tassi/condizioni, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
richiamato dalla parte ricorrente per la dedotta nullità di clausole per indeterminatezza.
menzionato nel primo motivo per contestare la trattazione orale disposta dal giudice di primo grado.
richiamato nel secondo motivo in tema di usura.
richiamato nel secondo motivo quale parametro della soglia usuraria.
richiamato nel terzo e quarto motivo nel contesto della dedotta violazione della disciplina sulla prova e sulla trasparenza bancaria.
richiamato per sostenere che l'inesatta indicazione di TAEG/ISC o del tasso avrebbe dovuto comportare la sostituzione del tasso convenzionale.
richiamato nel terzo motivo.
richiamato nel terzo motivo.
richiamato nel terzo motivo.
art. 9 delibera CICR
richiamato nel terzo motivo.
richiamato nel terzo motivo.
richiamato nel primo e quarto motivo per omessa pronuncia e per la dedotta preclusione processuale.
usato come parametro di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel quinto motivo per la ctu.
richiamato nel quinto motivo per la ctu.
norma decisiva: se la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare la copia autentica con relata di notifica entro il termine, a pena di improcedibilità.
richiamato per escludere la possibilità di sanare tardivamente l'omesso deposito della relata di notifica.
richiamato per distinguere tra termine lungo e termine breve di impugnazione in base alla notificazione della sentenza.
richiamato per il termine breve di impugnazione conseguente alla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente allega espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l'onere di depositare, entro il termine dell'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica o della prova equivalente della notificazione via PEC; l'omissione determina improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso per cassazione costituisce allegazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione; tale allegazione vincola la parte alle conseguenze processuali della propria affermazione.
- La produzione tardiva della prova della notificazione della sentenza non sana l'omesso deposito nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c., non essendo possibile recuperare l'inadempimento con successiva produzione ex art. 372 c.p.c.
- Ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso, la verifica della tempestività va condotta tenendo conto del termine breve se la sentenza risulta notificata, mentre in mancanza di tale allegazione opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
- rami":["Bancario e finanziario","Processo civile"],"materie":["Mutuo","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Interessi usurari","Estinzione anticipata","Ammortamento alla francese","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]} {
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