Cassazione Civile, Ordinanza n. 03691/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto concluso il 13 dicembre 2007 per servizi assistenziali. La cooperativa otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute per i servizi prestati; la controparte proponeva opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per effetto di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale contenuta nell'art. 13 del contratto. Il Tribunale respingeva l'eccezione e accoglieva in parte la domanda monitoria; la Corte d'appello, invece, ritenendo che la clausola devolvesse agli arbitri tutte le controversie sorte nel corso del rapporto contrattuale e che la previsione del foro ordinario fosse un refuso, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e l'improponibilità della domanda. In cassazione la cooperativa deduceva violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola in modo meramente letterale e senza considerare l'intero assetto del contratto, articolato in tre fasi, delle quali l'ultima prevedeva la risoluzione giudiziale delle controversie davanti al tribunale ordinario e non l'arbitrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura interpretativa, osservando che, in tema di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria va interpretata secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando la comune intenzione delle parti e il complessivo tenore dell'accordo; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente attribuito portata onnicomprensiva all'art. 13 del contratto, reputando non decisiva la diversa previsione del foro di Mantova contenuta in altra clausola, letta come mero refuso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione all'interpretazione contrattuale.
l'eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata respinta perché non ne ricorrevano i presupposti.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.
la clausola compromissoria in arbitrato irrituale va interpretata secondo i criteri ermeneutici legali, privilegiando la comune intenzione delle parti, la lettura sistematica delle clausole e la conservazione dell'atto.
comma 1; comma 2; ultimo comma
la definizione del giudizio è avvenuta in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere, con possibilità per la parte ricorrente di chiedere la decisione collegiale.
terzo comma; quarto comma
poiché il Collegio ha definito il giudizio conformemente alla proposta, sono state applicate le condanne previste per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di arbitrato irrituale, l'oggetto e l'ampiezza della clausola compromissoria si determinano applicando i criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., con valutazione della comune intenzione delle parti e dell'intero assetto contrattuale.
- La clausola compromissoria che devolva agli arbitri tutte le controversie derivanti da o relative al contratto deve essere interpretata in senso ampio quando il testo non contenga una chiara limitazione oggettiva; una diversa clausola sul foro ordinario può essere superata se risulta incompatibile con il complessivo regolamento negoziale e appare frutto di mero refuso.
- L'interpretazione della clausola compromissoria in arbitrato irrituale, quando sia svolta dal giudice di merito mediante corretta applicazione dei canoni legali e adeguata motivazione, non è sindacabile in cassazione nei limiti del mero dissenso sull'apprezzamento del testo contrattuale.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali non può risolversi in una richiesta di nuova lettura del contratto se la sentenza impugnata ha già valorizzato il dato letterale, sistematico e teleologico dell'accordo.
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