Cassazione Civile, Ordinanza n. 03669/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il fallimento ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto in un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel condannare la controparte soccombente alle spese del giudizio di legittimità, aveva disposto il pagamento "in favore del controricorrente" invece che "in favore dello Stato", nonostante il fallimento fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del giudice delegato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente ha prodotto l'ordinanza da correggere, il decreto di ammissione al patrocinio e il controricorso originario. È stata inoltre depositata una seconda istanza identica, poi riunita alla prima. La doglianza sostanziale era che, essendo il patrocinio a spese dello Stato già riconosciuto, la statuizione sulle spese avrebbe dovuto essere automaticamente resa a favore dello Stato ex art. 133 TUSG, e la diversa indicazione costituiva errore materiale emendabile anche con riferimento a una decisione della Cassazione.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito il ricorso identico successivamente depositato al primo. Ha ritenuto ammissibile la domanda di correzione, affermando che la condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio deve essere eseguita a favore dello Stato e che l'omessa indicazione di tale soggetto, quando conseguenza obbligata e predeterminata della disciplina legale, integra errore materiale. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 14384/2025, sostituendo l'espressione "in favore del controricorrente" con "in favore dello Stato, per la parte controricorrente Fallimento Elisa s.r.l., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002", lasciando fermo il resto. Non ha statuito sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile per la correzione di errori materiali anche nelle pronunce della Corte di cassazione.
La correzione dell'errore materiale può essere effettuata tramite il relativo procedimento, anche per il dispositivo di una decisione di legittimità.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
«Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»
La disposizione impone al giudice, senza discrezionalità, di indicare lo Stato quale destinatario del pagamento delle spese quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva quale base del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del fallimento.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione del dispositivo.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte soccombente alle spese processuali deve essere pronunciata in favore dello Stato, non della parte ammessa.
- L'omessa indicazione dello Stato nel dispositivo, quando la relativa statuizione è imposta dalla legge come effetto automatico della condanna alle spese, integra errore materiale emendabile.
- L'errore materiale può essere corretto anche in una pronuncia della Corte di cassazione mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza necessità di un nuovo giudizio sul merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica, di regola, una pronuncia sulle spese, perché il rimedio ha natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa.
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