Cassazione Civile, Ordinanza n. 03666/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una socia di una società in nome collettivo in liquidazione, di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per debiti tributari della società, derivanti da una revoca di contributo. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello ritenendo che la doglianza non investisse vizi propri della cartella, ma il diritto a procedere all’esecuzione, da far valere con opposizione agli atti esecutivi. In cassazione la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c., sostenendo che il socio di s.n.c. può eccepire, contro la cartella emessa per debiti sociali, la violazione del beneficium excussionis, e che gravava sull’amministrazione l’onere di provare l’insufficienza del patrimonio sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi dovuti dalla società e iscritti a carico del socio, quest’ultimo può impugnare la cartella eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione. Per le società in nome collettivo l’onere di provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale grava sull’amministrazione creditrice, salvo che tale insufficienza risulti già in modo certo aliunde. Poiché la CTR non si è conformata a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
richiamato come norma sul beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale nei rapporti con i creditori
richiamato per ripartire l’onere della prova sull’insufficienza del patrimonio sociale
Cass., Sez. U, sentenza n. 28709 del 16/12/2020
principio nomofilattico: il socio può opporre la violazione del beneficium excussionis; l’onere probatorio varia a seconda del tipo societario
Massime di principio
- Il socio di società di persone destinatario di una cartella per debiti sociali può contestare la riscossione deducendo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
- Nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, spetta al creditore pubblico provare l’insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, salvo prova certa aliunde di tale insufficienza.
- Se non è fornita prova sull’effettiva capienza o incapienza del patrimonio sociale, opera la regola dell’art. 2697 c.c. sulla distribuzione dell’onere probatorio e la decisione va presa in base a chi sopporta tale onere.
- Quando il giudice di merito non applica il principio di diritto consolidato sul beneficium excussionis e sul relativo onere della prova, la sentenza è cassabile per violazione di legge con rinvio per nuovo esame.
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