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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03667/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una socia di una società in nome collettivo in liquidazione, di una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per IVA dovuta dalla società. La corte tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo che il socio, quale coobbligato solidale e illimitato, non potesse opporre il beneficium excussionis nella fase di iscrizione a ruolo e che, inoltre, l'Amministrazione non fosse tenuta a provare l'incapienza patrimoniale della società. La ricorrente deduceva in Cassazione: 1) violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per avere negato l'opponibilità del beneficium excussionis e il correlato onere probatorio in capo all'Amministrazione; 2) violazione degli artt. 54 d.lgs. n. 546/1992, 100 e 342 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile la costituzione dell'agente della riscossione, qualificata come controdeduzione e appello incidentale adesivo; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del D.M. n. 55/2014 in tema di spese, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata perché la CTR si era posta in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 28709/2020 sull'opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio di società di persone e sul riparto dell'onere della prova circa l'incapienza del patrimonio sociale. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo ammissibile l'atto difensivo dell'agente della riscossione, in quanto sostanzialmente appello incidentale adesivo proposto da parte appellata munita di interesse concreto e attuale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    La Corte richiama la norma sul beneficium excussionis del socio di società di persone come regola opponibile anche nel contenzioso tributario relativo a debiti sociali, secondo il principio delle Sezioni Unite.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere della prova: la questione riguarda il soggetto tenuto a dimostrare l'incapienza patrimoniale della società.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai poteri istruttori e al tema dell'onere probatorio nel processo tributario.

  • art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte lo interpreta nel senso che la costituzione della parte appellata e l'appello incidentale sono proponibili nei modi e termini previsti dalla norma richiamata, con ammissibilità dell'atto difensivo dell'agente della riscossione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire dell'agente della riscossione; la Corte esclude la violazione rilevando l'interesse concreto e attuale dell'ente.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'ammissibilità dell'atto difensivo in appello.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di spese di lite; il relativo motivo è stato però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato in tema di liquidazione delle spese; il motivo è stato assorbito.

  • art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Citato nel passaggio giurisprudenziale richiamato dalla CTR per affermare che l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente.

  • art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Citato nel passaggio giurisprudenziale richiamato dalla CTR sulla notifica della cartella ai coobbligati senza previa notifica di altri atti.

  • art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel passaggio giurisprudenziale sulla iscrizione a ruolo del credito per l'intero nei confronti della società.

Massime di principio

  • Il socio di una società di persone, quando è destinatario di una cartella per debiti tributari sociali, può opporre il beneficium excussionis e contestare che l'azione esecutiva venga rivolta verso di lui prima dell'escussione del patrimonio sociale.
  • In presenza di eccezione di beneficium excussionis, l'onere di provare l'insufficienza del patrimonio della società grava sul creditore che agisce nei confronti del socio, secondo il riparto stabilito dalla giurisprudenza nomofilattica.
  • Nel processo tributario, l'agente della riscossione appellato può proporre una difesa che, per contenuto e finalità, integri appello incidentale adesivo; se sussiste un interesse concreto e attuale, l'atto è ammissibile.
  • Il motivo relativo alle spese di lite resta assorbito quando la sentenza viene cassata per una questione pregiudiziale o assorbente, con rinvio al giudice di merito per una nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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