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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03688/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia origina da una sentenza di primo grado che aveva condannato la banca alla restituzione di euro 188.994,55, oltre interessi, in favore della società mutuataria, in ragione dell’accertata usurarietà degli interessi pattuiti in un contratto di mutuo, con particolare riferimento agli interessi moratori. La Corte d’appello aveva respinto il gravame dell’istituto di credito, ritenendo che gli interessi di mora fossero soggetti alla disciplina antiusura e che la mancata indicazione del TEGM per tali interessi non impedisse l’applicazione della l. n. 108 del 1996; aveva inoltre affermato che l’appellante non aveva specificamente censurato la statuizione di primo grado sulle conseguenze dell’usurarietà del tasso di mora. In cassazione la banca ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113, 324 e 329 c.p.c., sostenendo che l’impugnazione dell’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori avrebbe impedito il passaggio in giudicato del capo relativo alle conseguenze economiche di tale accertamento; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non validamente censurata la parte della decisione di primo grado relativa alle conseguenze derivanti dalla nullità/usurarietà degli interessi di mora e alla conseguente rideterminazione del dare-avere secondo il saggio legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria individualità e indipendenza decisionale, e non su mere argomentazioni o su presupposti di fatto che concorrono a formare un capo unico. Applicando questo criterio, ha osservato che nell’atto di appello non era stata proposta una specifica censura contro la statuizione di primo grado che individuava le conseguenze giuridiche dell’accertata usurarietà degli interessi moratori, consistenti nella riduzione di tutti gli interessi al tasso legale secondo il criterio recepito dal c.t.u. Tale statuizione è stata qualificata come capo autonomo della decisione, distinto dall’accertamento della usurarietà del tasso di mora. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno e ai poteri del giudice di appello

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di giudicato formale e interno

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di acquiescenza e limiti dell’impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedotta ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di specificità dei motivi di appello

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la Corte lo richiama per chiarire che la riforma o cassazione di un capo dipendente travolge anche gli effetti sul capo consequenziale non impugnato

  • l. n. 108 del 1996

    richiamata in relazione all’applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni della sentenza che abbiano natura di capi autonomi, ossia decisioni dotate di propria individualità e indipendenza, mentre non si forma su mere argomentazioni o su singoli presupposti logico-giuridici di un medesimo capo decisorio.
  • Quando l’impugnazione investe solo l’accertamento di un presupposto della decisione e non la statuizione consequenziale autonoma, quest’ultima resta ferma se non specificamente censurata.
  • La distinzione tra capo autonomo e capo dipendente è decisiva anche in appello: il capo dipendente può essere travolto per effetto della riforma o cassazione del capo principale ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., ma ciò non equivale a una sua automatica inclusione nel thema decidendum dell’impugnazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità e dell’efficacia del motivo di gravame, è necessario che la censura sia specifica rispetto alla statuizione che si intende contestare; l’impugnazione del solo accertamento non basta, di per sé, a contestare la diversa statuizione sulle conseguenze giuridiche o economiche di tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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