Cassazione Civile, Ordinanza n. 15687/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Due medici convenzionati per la continuità assistenziale impugnavano provvedimenti sanzionatori adottati a seguito di contestazioni relative a richieste di liquidazione di turni che, dai controlli incrociati con il registro della sede, risultavano svolti da un medico diverso dal richiedente. La contestazione scritta richiamava l'art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e il procedimento si era poi sviluppato con il coinvolgimento del Collegio arbitrale, culminando nella riduzione del trattamento economico del 20% per cinque mesi. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 30 dell'Accordo: sostenevano che il richiamo nella contestazione al comma 5 avrebbe vincolato l'amministrazione al solo procedimento e alle sole sanzioni del comma 4, mentre per applicare le più gravi sanzioni del comma 7 sarebbe stata necessaria una preventiva contestazione specifica. Lamentavano inoltre la violazione del diritto di difesa e dei principi di correttezza e buona fede, poiché la convocazione dinanzi al Collegio arbitrale sarebbe intervenuta senza garantire il termine minimo per munirsi di difensore e senza rispettare la specificità e immutabilità della contestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione scritta non qualificasse espressamente i fatti come violazioni occasionali o di maggiore gravità, sicché il richiamo al comma 5 non vincolava l'amministrazione all'applicazione delle sole sanzioni del comma 4. Ha quindi ritenuto legittimo il passaggio al procedimento dinanzi al Collegio arbitrale e ha escluso la violazione del diritto di difesa, osservando che i ricorrenti non avevano dedotto in concreto un pregiudizio effettivo all'esercizio delle difese. Conseguentemente sono state confermate le sanzioni disciplinari e la condanna alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 30 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005
commi 4, 5, 6, 7, 11 e 12
La Corte ha ritenuto che il richiamo al comma 5 nella contestazione non vincolasse l'azienda all'applicazione delle sole sanzioni del comma 4; in assenza di una qualificazione espressa della condotta come occasione o di maggiore gravità, poteva attivarsi il diverso procedimento con coinvolgimento del Collegio arbitrale e applicarsi le garanzie procedimentali previste per tale sede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla necessità che il pregiudizio al diritto di difesa sia allegato e dimostrato in concreto da chi lo deduce.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare, il mero richiamo a una disposizione regolatrice dell'azione sanzionatoria non vincola automaticamente l'amministrazione a una sola fascia di sanzioni se la contestazione non qualifica espressamente i fatti entro quella specifica tipologia.
- Le garanzie procedimentali relative alla convocazione e alla difesa dell'incolpato sono violate solo se il destinatario deduce e dimostra un concreto pregiudizio all'effettivo esercizio del diritto di difesa; la violazione del termine o delle modalità di convocazione non determina di per sé la nullità della sanzione.
- La tutela del diritto di difesa nel procedimento disciplinare ha natura sostanziale: ciò che rileva è la possibilità effettiva di articolare le proprie giustificazioni, non l'astratta irregolarità formale priva di incidenza concreta.
- Quando la contestazione non contiene una specifica qualificazione della condotta disciplinare, l'organo procedente può valutare la gravità dei fatti emersi e attivare il procedimento corrispondente, purché restino rispettate le garanzie difensive previste per quel procedimento.
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