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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18623/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato per gli anni 1990-1992, a titolo di capitale e interessi, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, poiché residente in un comune colpito dal sisma siciliano del 1990. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo che, essendo il richiedente titolare di partita IVA, si ponesse un problema di aiuti di Stato. La CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo spettante il rimborso in base al regime de minimis, valorizzando la documentazione prodotta e l'assenza di specifiche contestazioni dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa interna e unionale sugli aiuti di Stato, sostenendo che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare i presupposti del regime de minimis; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato, per avere la CTR riconosciuto il rimborso senza applicare le modalità di accertamento ed erogazione previste dalla legge sopravvenuta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo infondato perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo: inammissibile nella parte in cui, sotto la rubrica dell'art. 2697 c.c., censurava non già l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, ma la valutazione di merito sulla sua esecuzione; infondato perché, alla luce della decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e dell'ordinanza della CGUE del 15 luglio 2015, il giudice di merito poteva verificare se il singolo beneficio rientrasse nel regime de minimis, e nel caso concreto la CTR aveva accertato la ricorrenza dei presupposti e un importo inferiore alla soglia massima di euro 200.000. Ha infine rigettato il secondo motivo, affermando che i limiti quantitativi e i meccanismi amministrativi introdotti dalla legge sopravvenuta incidono sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul titolo del diritto al rimborso, sicché non precludono i giudizi in corso in assenza di norme transitorie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se si contesta un'erronea ripartizione dell'onere della prova; non è invece ammissibile usarla per censurare la valutazione di merito sull'adempimento dell'onere probatorio.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La disposizione riconosceva il beneficio fiscale legato al sisma siciliano, ma la sua applicazione ai contribuenti esercenti attività d'impresa è condizionata alla compatibilità con il diritto UE sugli aiuti di Stato e, per gli aiuti individuali, alla verifica dei presupposti del regime de minimis o di altra compatibilità unionale.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La norma di stabilità 2015 subordinava l'applicazione del beneficio alla verifica della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; la sopravvenienza della disciplina sui limiti e sulle modalità di erogazione non incide sul titolo del diritto già azionato nel giudizio, ma sulla fase esecutiva.

  • art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    L'introduzione di limiti quantitativi e procedimentali al rimborso non ha effetto retroattivo sui giudizi in corso in assenza di disposizioni transitorie, incidendo solo sull'esecuzione del diritto riconosciuto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria; non è violato quando la motivazione consenta di ricostruire il percorso decisorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se priva del minimo costituzionale di motivazione; non basta una motivazione sintetica se comprensibile.

  • art. 107 TFUE

    Il beneficio per i contribuenti-imprese va valutato anche come possibile aiuto di Stato, con necessità di verificare compatibilità e soglie di esenzione.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La misura è stata ritenuta incompatibile con il mercato interno nella decisione della Commissione, salvo le eccezioni per aiuti individuali compatibili o de minimis.

  • art. 288 TFUE

    La decisione della Commissione è qualificata come atto vincolante e direttamente applicabile quale ius superveniens.

  • art. 2 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Prevede la salvezza degli aiuti individuali compatibili, inclusi quelli conformi al regime de minimis o ad altri regimi approvati, nei limiti dell'intensità massima prevista.

  • art. 3 della decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Fa salvi gli aiuti individuali che, al momento della concessione, soddisfano le condizioni dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati.

  • Regolamento CE n. 1407/2013

    Costituisce il riferimento per il regime de minimis applicabile alle imprese, entro la soglia massima richiamata dalla Corte.

  • Regolamento CE n. 717/2014

    Altro regolamento richiamato come possibile base del regime de minimis applicabile in relazione al settore interessato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se riguarda la ripartizione dell'onere della prova; se investe invece l'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza della prova, il motivo è inammissibile.
  • Una motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; è invece sufficiente se rende intelligibile il percorso logico-argomentativo del giudice.
  • Le decisioni della Commissione UE sugli aiuti di Stato e gli atti dell'Unione vincolanti operano come ius superveniens e devono essere applicati immediatamente dal giudice nazionale, anche d'ufficio.
  • In materia di benefici fiscali connessi a calamità naturali, per i soggetti che svolgono attività d'impresa occorre verificare in concreto la compatibilità della singola agevolazione con il diritto UE, inclusa l'eventuale riconducibilità al regime de minimis o ad altro regime approvato.
  • La sopravvenienza di limiti quantitativi o modalità amministrative di erogazione del rimborso non incide sul titolo sostanziale del diritto già dedotto in giudizio, ma attiene alla fase esecutiva o di ottemperanza, salvo diversa previsione transitoria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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