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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società contribuente aveva presentato istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, per ottenere la restituzione di somme trattenute in eccedenza a titolo di imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari istituita nel 1992. Dopo controlli contabili era emersa una differenza tra quanto versato e l'effettivo debito fiscale; il rimborso era stato negato per silenzio-rifiuto dell'ufficio, poi annullato in primo e in secondo grado sulla base di una documentazione ritenuta sufficiente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 132, n. 4, c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la motivazione era solo apparente: il giudice tributario aveva richiamato genericamente la documentazione prodotta dalla contribuente, senza indicare in modo concreto gli elementi posti a base della decisione né svolgere una autonoma e critica valutazione della sentenza di primo grado richiamata per relationem.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la sentenza impugnata era nulla per motivazione apparente e per insufficienza della motivazione resa per relationem. In particolare, il giudice d'appello non aveva esplicitato i motivi di gravame dell'Ufficio né aveva reso autosufficiente la propria adesione alla decisione di primo grado attraverso una autonoma valutazione critica delle allegazioni e delle prove. Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia meramente apparente, cioè quando non consenta di individuare le ragioni effettive della decisione e di controllarne la coerenza logico-giuridica.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice che la adotta renda la motivazione autosufficiente, riportando e rielaborando criticamente i contenuti richiamati in modo da far emergere la ratio decidendi.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire alla decisione di primo grado con richiami generici: deve dare conto, sia pure sinteticamente, dei motivi di gravame, delle allegazioni difensive e degli elementi di prova rilevanti.
  • In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito probatorio; il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente e logicamente apprezzabile, non apparente e non intrinsecamente implausibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImmaginazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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