Cassazione Civile, Ordinanza n. 18625/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, a seguito del deposito dell'istanza di definizione agevolata ex l. n. 130/2022 e della relativa prova di pagamento, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un concessionario della riscossione aveva trasmesso al contribuente l'elenco dei ruoli affidati ai fini della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002. Il contribuente aveva aderito alla procedura nel 2004 e versato quanto richiesto, ritenendo estinti i ruoli. Anni dopo l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un provvedimento di diniego della definizione agevolata, sostenendo che i ruoli erano stati consegnati al concessionario dopo il 30 giugno 2001, quindi senza il requisito temporale richiesto dalla norma. L'ufficio aveva però imputato le somme versate ad acconto, escludendo sanzioni e interessi e richiamando il legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212 del 2000. Il contribuente aveva impugnato il diniego; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'adunanza ha depositato istanza di definizione agevolata ex legge n. 130 del 2022, con prova del pagamento e senza opposizione nei termini.
Norme richiamate
art. 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma posta a base della definizione agevolata dei carichi di ruolo; il diniego era fondato sulla mancanza del requisito temporale della consegna del ruolo entro il 30 giugno 2001.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dall'Ufficio per riconoscere al contribuente il legittimo affidamento nonostante il diniego della definizione agevolata.
L. n. 130/2022
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, con attestazione di notifica, ricezione e pagamento, ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata e, nelle more del giudizio, documenta l'avvenuto perfezionamento della procedura nei termini previsti dalla legge sopravvenuta, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto.
- In presenza di una definizione agevolata sopravvenuta e non contestata nei termini, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese secondo il criterio della compensazione se ricorrono i presupposti di legge.
- Nel contenzioso sulla definizione agevolata dei carichi di ruolo, il requisito temporale di affidamento/consegna del ruolo all'agente della riscossione costituisce elemento decisivo ai fini dell'ammissibilità del condono.
- L'affidamento del contribuente può rilevare ai fini della gestione delle somme versate, ma non sana automaticamente la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina agevolativa.
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