Cassazione Civile, Ordinanza n. 18617/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF relativo a somme trattenute sulla prestazione pensionistica complementare erogata a un ex dipendente INPS. Il contribuente aveva chiesto all’INPS la certificazione del nuovo imponibile della pensione complementare, ricalcolato applicando l’aliquota fiscale del 15% prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 252 del 2005, per poi ottenere dall’ufficio fiscale l’aggiornamento del trattamento e il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate dal 1° marzo 2007. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato il silenzio-rifiuto e, in cassazione, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, e 23, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il regime agevolato ai montanti maturati prima del 1° febbraio/1° gennaio 2007, mentre per tali somme doveva continuare ad applicarsi il regime previgente. La fattispecie è stata ricostruita come quella di un "vecchio iscritto" a un "vecchio fondo" integrativo INPS, soppresso dal 1° ottobre 1999, con montanti maturati non oltre il 30 settembre 1999.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme pensionistiche complementari già esistenti, ai montanti delle prestazioni maturati entro il 31 dicembre 2006 continua ad applicarsi il regime tributario previgente; per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, inclusa la gestione speciale INPS soppressa, è quindi inapplicabile ratione temporis il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005. Poiché la CTR aveva applicato indebitamente tale regime favorevole, la sentenza è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Il nuovo regime di tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche complementari si applica dal 1° gennaio 2007, ma non ai montanti maturati da vecchi iscritti a vecchi fondi per i quali opera la disciplina previgente.
art. 23, comma 5, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto, le nuove disposizioni fiscali si applicano dal 1° gennaio 2007; per i montanti maturati fino a tale data restano ferme le disposizioni previgenti.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La disposizione, nella parte in cui introduceva una differenziazione fiscale tra pensioni complementari del settore pubblico e del settore privato, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale per irragionevole disparità di trattamento.
art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari già istituite, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime fiscale previgente.
art. 64, l. 17 maggio 1999, n. 144
Ha soppresso, dal 1° ottobre 1999, i fondi integrativi costituiti presso enti del parastato, compresa la gestione speciale INPS.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di prestazioni pensionistiche complementari, la disciplina fiscale applicabile va individuata secondo il criterio intertemporale, distinguendo tra montanti maturati prima e dopo la data di entrata in vigore del nuovo regime.
- Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi pensione, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente; il nuovo regime agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 non si applica retroattivamente.
- Quando la controversia è definita integralmente sulla base di un corretto inquadramento giuridico e i fatti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
- La soppressione di un fondo integrativo aziendale o di ente non incide, di per sé, sul regime fiscale applicabile ai montanti già maturati, che resta regolato dalla disciplina temporale di riferimento.
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