Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato domanda di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che sull’importo erogatogli nel 2000 dal fondo pensione integrativo aziendale, in sostituzione della rendita previdenziale, fosse stata operata indebitamente una ritenuta alla fonte nella misura del 36,77% da parte del sostituto d’imposta. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, aveva ottenuto nei gradi di merito un riconoscimento parziale del rimborso. In seguito, a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, aveva promosso giudizio di ottemperanza, che aveva avuto un andamento processuale complesso: rigetto in CTR, successiva impugnazione, rinvio, e infine nuova decisione della CTR che aveva respinto il ricorso ritenendo non dimostrato che i contributi del fondo PIA fossero confluiti in investimenti di mercato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione del giudicato esterno, ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza delle Sezioni Unite n. 13642/2011, emessa tra le stesse parti, avesse già riconosciuto il diritto al rimborso, impedendo alla CTR di rimettere in discussione la spettanza del rimborso stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il giudicato esterno richiamato dal ricorrente riconosceva in via generale il diritto al rimborso per la parte di prestazione riferibile al rendimento del fondo, tassabile al 12,50%, ma non definiva in modo puntuale il quantum concretamente dovuto né il quomodo dell’esecuzione. Nel giudizio di ottemperanza, il giudice tributario può integrare il comando della sentenza passata in giudicato per renderlo concretamente attuabile, verificando se ricorrano i presupposti di fatto necessari all’esecuzione. Perciò la CTR, nel ritenere necessaria la prova che i contributi del fondo fossero stati investiti sul mercato ai fini della concreta determinazione del rimborso, non ha violato il giudicato. Il ricorso è stato dunque rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità e la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a fondamento dell’istanza di rimborso delle ritenute asseritamente indebitamente versate
art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal contribuente come base della tassazione dell’importo erogato dal fondo
il giudicato sostanziale fa stato tra le parti e impedisce di rimettere in discussione quanto definitivamente accertato
definisce il passaggio in giudicato della sentenza non più impugnabile
dedotto dal ricorrente come vizio di violazione di legge
dedotto dal ricorrente come error in procedendo per violazione del giudicato esterno
richiamato nel narrato processuale come base del ricorso per revocazione
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
per la quota di rendimento delle prestazioni del fondo pensione complementare si applica l’aliquota del 12,50%
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria può spiegare efficacia espansiva solo nei limiti degli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente, non estendendosi automaticamente alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti relativi a periodi d’imposta diversi o a fasi esecutive successive.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare piena attuazione al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato e può integrare la statuizione quando essa non sia sufficientemente puntuale su quantum e quomodo, al fine di renderla concretamente eseguibile.
- Una sentenza che riconosca in via generale il diritto al rimborso non impedisce al giudice dell’ottemperanza di verificare i presupposti fattuali necessari per la concreta determinazione dell’importo dovuto, purché tale verifica non si traduca in una nuova decisione sul merito già coperto da giudicato.
- In materia di prestazioni di fondi pensione complementari aziendali, la quota riferibile al rendimento da investimenti di mercato è distinta dalla sorte capitale: alla prima si applica la tassazione del 12,50%, mentre la seconda è assimilata al trattamento di fine rapporto.
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