Cassazione Civile, Ordinanza n. 18619/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società bancaria aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, di maggiori imposte IRPEG e ILOR asseritamente versate per effetto di un errore materiale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 1993: in particolare, sarebbe stata indicata nel quadro A una variazione in aumento superiore di lire 76.415.351 rispetto a quella corretta, con riferimento anche a cespiti ceduti e ad ammortamenti già ripresi a tassazione negli anni precedenti. Formatosi il silenzio-rifiuto, la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione: la CTR avrebbe aderito alla decisione di primo grado senza una reale critica della motivazione e con un generico richiamo alla documentazione prodotta, senza indicare in modo comprensibile le ragioni del rigetto dell’appello dell’Ufficio e senza consentire il controllo sulla ratio decidendi, in violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia: la sentenza della CTR è stata giudicata nulla per motivazione apparente o comunque insufficiente al "minimo costituzionale", perché motivata per relationem alla pronuncia di primo grado senza indicare autonomamente e in modo intelligibile le ragioni della decisione e senza una effettiva valutazione critica dei motivi di appello e della documentazione richiamata. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Rileva come base normativa dell’istanza di rimborso delle somme asseritamente versate in eccesso a seguito di errore dichiarativo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di dedurre in cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione del modello legale di motivazione.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto quale parametro del rito tributario e della disciplina della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
È richiamato quale parametro della sufficienza/struttura della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, generica o meramente adesiva, perché non consente di individuare la ratio decidendi e di esercitare il controllo di legittimità.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice che la utilizza recepisce contenuti specifici e li sottopone a autonoma valutazione critica; è invece nulla se si risolve nel semplice richiamo alla decisione precedente o a documenti senza spiegazione delle ragioni della decisione.
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o delle prove; il sindacato riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, che deve superare il "minimo costituzionale".
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