Cassazione Civile, Ordinanza n. 15480/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, fondato su un pvc della Guardia di Finanza e finalizzato al recupero di maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA) con irrogazione di sanzioni. La CTP e poi la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della notificazione dell'atto impositivo e erronea applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, sostenendo che la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non potesse operare; 2) violazione delle norme sulla motivazione per relationem e sull'allegazione degli atti richiamati, lamentando la mancata allegazione del pvc all'avviso; 3) violazione delle norme sostanziali sull'accertamento, sostenendo che la CTR non avesse considerato correttamente alcuni rilievi di merito sulla determinazione della pretesa tributaria, in particolare la dedotta vendita di un appartamento.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la CTR aveva accertato che gli adempimenti notificatori erano stati eseguiti prima della decadenza dell'Ufficio e perché la nullità della notifica è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo, come dimostrato dalla tempestiva impugnazione. Ha respinto il secondo motivo osservando che il pvc era già stato notificato al contribuente, sicché non era necessaria una nuova allegazione all'avviso richiamante quel documento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'avviso di accertamento emesso in via parziale sulla scorta di rilievi emersi da controllo fiscale.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la validità dell'accertamento e la disciplina dei termini/notificazioni.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in tema di termini e validità dell'accertamento IVA.
La nullità della notificazione dell'atto è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione del destinatario.
Richiamati dal ricorrente per denunciare vizi del procedimento notificatorio.
Gli adempimenti previsti per la notifica risultavano eseguiti prima della decadenza dell'Ufficio, escludendo compressione del diritto di difesa.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione non opera per documenti già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente per precedente comunicazione.
art. 43 d.lgs. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente anche per il secondo motivo, in combinazione con la disciplina IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'accertamento e sulla determinazione della pretesa tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per veicolare censure di violazione di legge; la Corte ha escluso che il terzo motivo fosse realmente di legittimità, ravvisandovi una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata quando il contribuente abbia comunque conseguito la conoscenza dell'atto e lo abbia tempestivamente impugnato, poiché la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto.
- L'obbligo di allegare all'avviso gli atti richiamati nella motivazione per relationem non sussiste quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza di tali atti per effetto di precedente notifica o comunicazione.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura formalmente prospettata come violazione di legge che miri, in realtà, a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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