Cassazione Civile, Ordinanza n. 14899/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso di un credito IVA di euro 6.840,00 riportato nella dichiarazione IVA 2003 da una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese nel 2002. Il socio e liquidatore della società aveva agito in proprio e nella qualità contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata nel 2013. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e della disciplina del processo tributario, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, poiché dopo il silenzio-rifiuto era stato notificato al contribuente un successivo provvedimento dell'Ufficio, del 7 gennaio 2016, che sospendeva il rimborso per carichi pendenti e richiedeva documentazione integrativa, costituendo anche un sostanziale diniego espresso della pretesa; secondo la ricorrente, tale atto avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente e la sua mancata impugnazione avrebbe impedito la prosecuzione della lite introdotta contro il silenzio-rifiuto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata prova della spettanza del credito e, in particolare, alla sua iscrizione nel bilancio finale di liquidazione della società estinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di rimborsi tributari, se l'Amministrazione, dopo il formarsi del silenzio-rifiuto, notifica un provvedimento espresso di rigetto, anche parziale, decorre da tale notifica il termine per impugnare l'atto esplicito, e non è consentito proseguire la controversia già introdotta contro il silenzio-rifiuto. Ha quindi affermato che, se in fatto risultasse che il provvedimento del 7 gennaio 2016 fosse un effettivo diniego espresso, avente lo stesso oggetto del silenzio-rifiuto e ritualmente notificato, potrebbe configurarsi una sopravvenuta carenza di interesse del contribuente. Poiché tale verifica richiede accertamenti di merito non compibili in cassazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
La carenza sopravvenuta di interesse può incidere sulla proponibilità/prosecuzione dell'azione e va rilevata anche d'ufficio quando emerga un fatto impeditivo della prosecuzione del processo.
La Corte richiama la possibilità di cassazione senza rinvio se manca una condizione dell'azione o sussiste una causa che impedisce la prosecuzione del giudizio, ma evidenzia che nel caso concreto occorre un accertamento di merito non eseguibile in sede di legittimità.
L'atto espresso di rigetto, anche successivo al silenzio-rifiuto, è autonomamente impugnabile nei termini previsti dal processo tributario.
Dal momento della notificazione del provvedimento espresso di diniego decorre il termine decadenziale per impugnarlo.
In caso di cessazione dell'attività, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA a credito, non potendo più recuperarla mediante detrazione nell'esercizio successivo.
La doglianza di omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla prova della spettanza del credito è stata prospettata, ma assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 1, comma 2, 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dall'Agenzia a sostegno della necessità di impugnare il provvedimento espresso successivo al silenzio-rifiuto.
art. 69, comma 6, R.D. n. 2440/1923
Richiamato dalla ricorrente in relazione al fermo amministrativo e alla sospensione del pagamento del credito.
Massime di principio
- In tema di rimborso tributario, se dopo la formazione del silenzio-rifiuto l'Amministrazione notifica un provvedimento espresso di rigetto, anche parziale, questo atto deve essere autonomamente impugnato nei termini di legge, poiché dalla sua notificazione decorre un nuovo termine decadenziale.
- La sopravvenuta emissione di un atto espresso di diniego, che abbia il medesimo oggetto dell'istanza già introdotta con ricorso avverso il silenzio-rifiuto, può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio originario.
- La verifica sulla natura dell'atto sopravvenuto, sulla sua identità oggettiva rispetto alla pretesa originaria e sulla rituale notifica richiede accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.
- Il rilievo della carenza di interesse attiene a una condizione di ammissibilità dell'azione e può essere considerato anche d'ufficio in cassazione quando emerga dagli atti.
- L'accoglimento di un motivo che investa una questione pregiudiziale o preliminare assorbe le ulteriori censure sul merito o sull'omessa pronuncia.
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