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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24315/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società operante nel settore della raffinazione del petrolio e titolare di siti produttivi nel territorio comunale, della delibera consiliare con cui il Comune aveva approvato il piano finanziario del servizio rifiuti e le tariffe TARI per l’anno 2018. Il giudice amministrativo di primo e secondo grado ha accolto la domanda di annullamento della delibera, ritenendo sussistente la propria giurisdizione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, articolando due censure: con il primo motivo ha sostenuto che la giurisdizione sarebbe spettata al giudice tributario, perché la domanda sostanziale della società sarebbe stata quella di accertare l’esenzione dalla TARI, mentre l’annullamento della delibera sarebbe stato solo subordinato; ha inoltre dedotto omessa pronuncia sul primo motivo di appello e sulla corretta qualificazione del petitum sostanziale. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale e/o difetto di giurisdizione, lamentando che il giudice amministrativo avrebbe creato una regola processuale "ad hoc", ritenendo sussistente l’interesse ad agire nonostante la mancata impugnazione degli atti impositivi e la conseguente improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Consiglio di Giustizia Amministrativa si era effettivamente pronunciato sulla giurisdizione, correttamente affermando che l’oggetto del giudizio era l’annullamento di una deliberazione comunale, atto generale impugnabile davanti al giudice amministrativo; ha escluso che nel processo vi fosse una domanda principale di esenzione TARI devoluta al giudice tributario, non emergendo dagli atti una simile richiesta, neppure in via graduata. Ha inoltre ribadito che il giudice tributario può soltanto disapplicare incidenter tantum gli atti generali presupposti, ma non annullarli, restando ferma l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, osservando che le doglianze del Comune attengono a possibili errori in procedendo o in iudicando e non a un vero e proprio difetto esterno di giurisdizione; il giudice amministrativo non ha invaso la sfera legislativa, ma ha semplicemente interpretato e applicato la disciplina vigente, anche nel richiamare la possibile autotutela e il rimborso dei tributi indebitamente versati. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    "fa salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente"

    Il giudice tributario può disapplicare l’atto o regolamento illegittimo solo incidenter tantum; l’impugnazione dell’atto generale resta devoluta alla diversa sede competente, cioè al giudice amministrativo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria si attiva mediante impugnazione di specifici atti impositivi, di riscossione o di diniego, non di atti amministrativi generali direttamente incidenti sulla generalità dei contribuenti.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda solo i limiti esterni della giurisdizione, non gli errori interni di rito o di giudizio.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    La Corte può sindacare soltanto il difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non le violazioni di norme processuali o sostanziali compiute dal giudice speciale.

  • art. 100 c.p.c.

    La parte ricorrente invocava l’interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che l’interesse della società all’annullamento della delibera sussistesse, anche in relazione alla possibilità di ottenere il rimborso o l’autotutela.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    La mancata verifica di presupposti processuali o condizioni dell’azione non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, ma semmai un errore interno alla giurisdizione.

  • art. 1, comma 164, l. n. 296/2006

    L’annullamento della delibera presupposto può dar luogo al diritto al rimborso delle somme versate, rendendo attuale l’interesse all’impugnazione dell’atto generale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la controversia ha ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo generale che disciplina criteri o tariffe tributarie, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; la giurisdizione tributaria opera invece sull’impugnazione di atti impositivi o di riscossione specifici.
  • Nel processo tributario il giudice può disapplicare incidenter tantum l’atto generale presupposto, ma non può annullarlo con efficacia erga omnes; l’azione di annullamento dell’atto generale resta esperibile davanti al giudice amministrativo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e ai fatti allegati: non basta che la parte invochi indirettamente un effetto economico riconducibile a un’esenzione tributaria se dagli atti non risulta una domanda autonoma di accertamento dell’esenzione.
  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non consente di censurare errori in procedendo o in iudicando del giudice speciale; l’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo in caso di sconfinamento esterno nella sfera riservata ad altro potere o altro giudice.
  • La mancata declaratoria di improcedibilità o l’omesso rilievo di condizioni dell’azione non integra, di regola, difetto di giurisdizione: si tratta, al più, di questioni interne al corretto esercizio della giurisdizione.
  • L’interesse ad agire contro un atto generale tributario può sussistere anche se gli atti applicativi non sono stati impugnati, quando l’annullamento della delibera presupposto può incidere sui successivi atti impositivi, anche tramite rimborso o autotutela.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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