Cassazione Civile, Ordinanza n. 27530/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un ramo d'azienda nel 2009 previa acquisizione di certificato negativo di pendenze fiscali. Successivamente l'Amministrazione finanziaria notificava alla cessionaria una cartella esattoriale per debiti fiscali non pagati dalla cedente, quale soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Nei gradi di merito la società contribuente otteneva esito favorevole, ritenendo liberatorio il certificato negativo. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) omessa pronuncia o motivazione apparente sul motivo d'appello relativo alla dedotta decadenza, con richiamo all'art. 112 c.p.c., agli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2560 c.c., sostenendo che l'efficacia liberatoria del certificato negativo non coprirebbe l'anno dell'acquisto e i due precedenti. Nelle more, la società contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ma l'Agenzia negava l'accesso alla procedura ritenendo che la controversia, in quanto relativa a cartella esattoriale, non avesse ad oggetto un atto impositivo. La società impugnava tale diniego davanti alla Cassazione. La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, ritenendolo fondato: ha qualificato la cartella come primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente, quindi controversia definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 anche se emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e anche se preceduta da avviso bonario. Ha inoltre escluso che la posizione della cessionaria del ramo d'azienda fosse ostativa alla legittimazione a contestare il diniego, richiamando la stessa prassi dell'Amministrazione sulla possibilità di impugnazione e definizione da parte di più soggetti del medesimo atto. Accolto il ricorso sul diniego, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate e compensazione delle spese del subprocedimento per il diniego.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo definibile la controversia perché la cartella esattoriale costituiva il primo ed unico atto di manifestazione della pretesa fiscale e rientrava nelle controversie definibili ex art. 6 d.l. n. 119/2018. Conseguentemente ha dichiarato estinto il ricorso principale n. 36857/2018 per intervenuta definizione della lite, con spese a carico di chi le ha anticipate; per il subprocedimento sul diniego ha disposto la compensazione delle spese. I motivi del ricorso principale dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dall'estinzione.
Norme richiamate
Richiamato quale base della responsabilità solidale del cessionario del ramo d'azienda per i debiti fiscali della cedente; il certificato negativo rileva nel perimetro applicativo della norma, ma la Corte non decide nel merito di tale questione perché il giudizio viene definito per altra via.
Invocato dall'Agenzia per sostenere i limiti della liberazione del cessionario, ma il relativo motivo non viene scrutinato nel merito poiché assorbito dall'estinzione della controversia principale.
Usato come parametro di deduzione dei due motivi del ricorso per cassazione: omessa pronuncia/motivazione apparente e violazione di legge.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla decadenza.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per sostenere l'asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
Citato quale parametro del vizio di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
La Corte lo interpreta nel senso che sono definibili anche le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali emesse in sede di controllo automatizzato, quando la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
Richiamato per affermare che la cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa, con conseguente definibilità della lite.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Indicato come il procedimento di controllo automatizzato a seguito del quale è stata emessa la cartella, che la Corte qualifica come atto impo-esattivo.
Fonte della procedura di definizione agevolata applicata dalla Corte al caso concreto.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel riconoscere la definibilità della controversia.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, è definibile la controversia avente ad oggetto la cartella esattoriale quando essa sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, anche se emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
- La cartella emessa in sede di controllo automatizzato ha natura sostanzialmente ibrida e, se rappresenta il primo atto impositivo/comunicativo della pretesa, consente di far valere anche censure attinenti al merito dell'obbligazione tributaria, non solo vizi propri.
- L'eventuale avviso bonario precedentemente notificato non impedisce la definibilità della lite, poiché la sua impugnazione è facoltativa e la mancata impugnazione non determina cristallizzazione della pretesa tributaria.
- Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, la legittimazione non è esclusa dalla posizione sussidiaria del soggetto obbligato quando costui sia destinatario del primo atto impositivo e risulti parte della controversia sulla cartella.
- Quando il ricorso su un provvedimento di diniego della definizione agevolata viene accolto, il giudizio principale relativo alla pretesa tributaria va dichiarato estinto per intervenuta definizione della controversia.
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