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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27519/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Un soggetto, indicato dall’Ufficio come componente del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica, impugnava un avviso di accertamento con cui gli venivano richiesti IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni, in via solidale ex artt. 36 e 38 c.c. per debiti tributari dell’associazione. La CTR, in riforma della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, riteneva provata la sua qualità di segretario del consiglio direttivo e la sua qualità di rappresentante dell’ente in base allo statuto, all’atto costitutivo e soprattutto alla domanda di iscrizione al campionato, sottoscritta dal medesimo anche quale delegato con rappresentanza. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 36, 38 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la responsabilità ex art. 38 c.c. non sarebbe automatica e richiederebbe la prova di una concreta attività negoziale o gestionale svolta in nome e per conto dell’associazione; insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sua qualità di segretario del consiglio direttivo, anche perché le firme su atto costitutivo e statuto erano state accertate come false in altro giudizio di querela di falso; omesso esame del fatto decisivo relativo al venir meno dello status di membro del consiglio direttivo per effetto di tale accertamento di falsità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia di obbligazioni tributarie di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. non si collega solo alla mera titolarità formale della carica, ma può fondarsi sull’effettiva partecipazione alla gestione dell’ente e sulla concreta ingerenza nell’attività associativa; nelle obbligazioni ex lege, l’onere probatorio è diversamente distribuito, gravando su chi invoca la responsabilità la prova degli elementi da cui desumere la qualità di gestore/rappresentante dell’ente, e sul chiamato la prova della propria estraneità alla gestione. La CTR aveva correttamente valorizzato la domanda di iscrizione al campionato, firmata dal ricorrente in veste di segretario e di delegato con rappresentanza, quale elemento idoneo a dimostrare l’effettiva assunzione della carica e la partecipazione alla gestione, ritenendo irrilevante che quel documento non fosse un atto di gestione in senso civilistico. È stata inoltre ritenuta non decisiva la dedotta falsità delle firme su statuto e atto costitutivo, poiché la CTR aveva comunque esaminato la questione e fondato la decisione su altri elementi probatori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardante una questione giuridica e non un fatto storico omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 c.c.

    Richiamato come base della pretesa fiscale verso i componenti dell’ente non riconosciuto, in collegamento con la responsabilità per le obbligazioni dell’associazione.

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce per l’associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica formale, ma dall’effettiva ingerenza e gestione dell’ente; per i debiti tributari può operare anche in relazione al ruolo di direzione complessiva dell’associazione nel periodo considerato.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova è ripartito in modo differenziato: chi invoca la responsabilità deve provare gli elementi da cui desumere la qualità di gestore/rappresentante; il chiamato deve provare la propria estraneità alla gestione, specie nelle obbligazioni ex lege.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando denuncia una questione giuridica e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla verificazione dei documenti, ma non assunto a base decisoria dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 537 c.p.p.

    Richiamato nel racconto della sentenza civile di querela di falso relativa alle sottoscrizioni, senza incidere sulla decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Per la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute non è sufficiente la mera indicazione formale in una carica sociale: occorre verificare l’effettiva ingerenza o direzione dell’attività dell’ente nel periodo rilevante.
  • In materia di debiti tributari dell’associazione non riconosciuta, l’accertamento della responsabilità del soggetto fisico può fondarsi anche su elementi presuntivi idonei a dimostrare la sua partecipazione alla gestione, purché la prova della qualità di gestore/rappresentante sia concretamente offerta dall’Amministrazione.
  • Quando l’obbligazione è ex lege, l’onere probatorio può atteggiarsi diversamente rispetto alle obbligazioni di fonte negoziale: il creditore deve provare gli indici della gestione, mentre il chiamato a rispondere può liberarsi dimostrando la propria estraneità all’amministrazione dell’ente.
  • Ai fini dell’art. 38 c.c., è irrilevante che l’atto valorizzato dal giudice non sia un atto di gestione in senso civilistico, se esso dimostra in modo univoco l’assunzione della carica e la spendita del nome dell’associazione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando si contesti, in realtà, la valutazione giuridica della portata di un fatto o di un documento già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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