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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27516/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza di rigetto del ricorso, la Corte aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune controricorrente, ma nel dispositivo aveva omesso di statuire la distrazione di tali spese in favore del difensore del Comune, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata nel controricorso con la formula "vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto difensore". Il Comune ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la pronuncia di distrazione. La questione affrontata riguarda il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposto dal difensore e la sua ammissibilità anche rispetto a una decisione della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. anche per integrare l'omessa distrazione delle spese, qualificandola come mero accessorio della condanna alle spese. Ha quindi accolto l'istanza e disposto che nell'ordinanza precedente fosse inserita la formula di distrazione "in favore dell'avvocato Carmelo Sandomenico, antistatario". Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. civ.

    ex art. 86 cod. proc. civ.

    Richiamato solo per la difesa personale della ricorrente nel procedimento, senza rilievo decisorio sulla questione principale.

  • art. 93 cod. proc. civ.

    "vinte le spese, con attribuzione al sottoscritto difensore"; art. 93, comma secondo, cod. proc. civ.

    L'istanza di distrazione è considerata facoltà dell'avvocato di chiedere l'indicazione del proprio nominativo quale destinatario del pagamento delle spese; la distrazione è qualificata come mero accessorio della condanna alle spese.

  • art. 1188 cod. civ.

    Richiamato per descrivere la designazione del difensore quale destinatario del pagamento delle spese processuali.

  • art. 287 cod. proc. civ.

    artt. 287 e 288 cod. proc. civ.

    Indicata come base del procedimento di correzione degli errori materiali utilizzabile per integrare l'omessa pronuncia sulla distrazione.

  • art. 288 cod. proc. civ.

    artt. 287 e 288 cod. proc. civ.; art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.

    Ritenuta la sede procedurale idonea a correggere l'ordinanza di cassazione mediante inserimento della clausola di distrazione.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    ex art. 391-bis cod. proc. civ.

    Il rimedio di correzione è affermato come applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 196-quinquies disp. att. cod. proc. civ.

    art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, in mancanza di una diversa disciplina espressa e quando l'omissione riguardi un accessorio della condanna alle spese.
  • La distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non costituisce una statuizione autonoma rispetto alla condanna alle spese, ma un suo accessorio, sicché la sua omissione nel dispositivo è emendabile con correzione.
  • Il procedimento di correzione può essere utilizzato anche per integrare provvedimenti della Corte di cassazione, in funzione di tutela rapida dell'interesse del difensore ad ottenere il titolo esecutivo, senza sacrificare il contraddittorio.
  • Quando nel controricorso sia formulata espressamente la richiesta di attribuzione delle spese al difensore antistatario, l'omissione della relativa formula nel dispositivo legittima l'integrazione del provvedimento con la pronuncia di distrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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